14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 22 del 14 gennaio 1997
Testo massima n. 1
L’avviso dell’udienza di riesame dei provvedimenti cautelari reali deve essere notificato al difensore in ogni caso e all’indagato soltanto quando abbia sottoscritto la relativa istanza. [ In motivazione, la S.C. ha affermato che nella specie non trova applicazione l’art. 127 c.p.p., richiamato dall’art. 324 stesso codice solo in relazione alle modalità di espletamento del procedimento e non anche in relazione al termine – di giorni tre e non dieci – e ai destinatari, aggiungendo che l’esclusione, dal novero di questi ultimi, dell’indagato «non istante» e la mancata coincidenza, in tal caso, tra legittimazione a ricevere l’avviso e legittimazione al ricorso – a lui riconosciuta dal successivo art. 325 – non sono contraddittorie o irragionevoli, in quanto dettate dall’esigenza di contemperare celerità della procedura ed effettivo esercizio del diritto di difesa, garantito dall’intervento del difensore, al quale l’interessato si è completamente affidato, riservandogli la redazione e la presentazione dell’istanza ].
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Testo massima n. 2
Poiché il riesame ha natura di mezzo di impugnazione, nel relativo procedimento si applica il principio generale delle impugnazioni, in virtù del quale al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza consegue di diritto la condanna alle spese. [ Fattispecie in tema di riesame di misura cautelare reale ].
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