12 Mag Art. 593 — Casi di appello
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.
[adrotate group=”20″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 1873/2018
È affetta da vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”la sentenza di appello che, in riforma di una sentenza assolutoria, affermi la responsabilità dell’imputato, operando una diversa valutazione del riconoscimento dello stesso – ritenuto decisivo – effettuato dalla persona offesa senza le formalità di cui all’art. 213 cod. proc. pen., durante le indagini preliminari e confermato nel corso dell’esame dibattimentale, senza disporre la rinnovazione dell’esame a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 11955/2017
È ammissibile l’atto di appello che si sostanzi nella formulazione di una questione di legittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di primo grado, sempre che sussista la rilevanza della questione per il caso in esame, in quanto essa comporta comunque una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, pienamente deducibile con l’atto di appello attesa la natura piena di “revisio prioris istantiae” propria di detta specifica impugnazione.
Cass. pen. n. 43794/2015
È impugnabile mediante appello il rigetto della richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca non preceduta da sequestro. [In motivazione, la Corte ha sottolineato, in particolare, che l’appellabilità del provvedimento in questione deve ritenersi discendere, per ragioni di coerenza sistematica, dall’art. 27 del D.Lgs. n. 159 del 2011 laddove questo contempla l’esperibilità di tale mezzo di impugnazione in caso di “revoca del sequestro”].
Cass. pen. n. 18654/2013
È inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta. [Fattispecie relativa a condanna erroneamente inflitta alla sola pena pecuniaria per il reato di cui all’art. 186 c.d.s.].
Cass. pen. n. 40968/2008
Nella nozione di «sentenza di proscioglimento » di cui all’art. 10, comma secondo, della L. 20 febbraio 2006, n. 46, non rientra la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, la quale, pertanto, non è soggetta alla disciplina prevista da tale disposizione. [V. Corte cost. n. 26 del 2007 ; Corte cost., ord. n. 4 del 2008 ].
Cass. pen. n. 35217/2007
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma primo, c.p.p., come modificato dall’art. 1 L. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui inibisce all’imputato la possibilità di interporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, è manifestamente infondata in relazione alla violazione sia dell’art. 3 che dell’art. 24 Cost.; quanto al primo, perché il differente regime di appellabilità delle sentenze di proscioglimento in capo ad imputato e pubblico ministero appare ragionevolmente giustificato dalla diversità dei ruoli processuali in relazione ai differenti interessi sostanziali dedotti nel processo e, quanto al secondo, perché il diritto di difesa è pur sempre assicurato dalla possibilità di proporre ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 27614/2007
La sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 legge n. 46 del 2006, di novella dell’art. 593 c.p.p. in punto di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, e della conseguente disciplina transitoria di cui all’art. 10, comma 1 cit., relativa alla declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto prima dell’entrata in vigore della legge medesima, non spiega effetti nel caso in cui il pubblico ministero, astenendosi da ogni iniziativa di impugnazione, abbia di fatto prestato acquiescenza alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello da lui proposto, così esaurendosi il rapporto di impugnazione. [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 21310/2007
La disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006, che ha novellato il codice di rito in tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, nel prevedere — all’art. 10, comma 2 — che l’appello contro le sentenze di proscioglimento già proposto deve essere dichiarato inammissibile, fa riferimento anche alle sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito dell’udienza preliminare, dovendosi ritenere, in assenza di una plausibile ragione di diversità di disciplina, che sia stata accolta una nozione ampia dell’espressione «sentenze di proscioglimento». [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 8081/2007
La sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 della Corte Costituzionale — con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 1 L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell’art. 10, comma secondo, stessa legge, nella parte in cui prevedeva l’inammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero prima della entrata in vigore della legge — ha effetto retroattivo sulle impugnazioni pendenti contro le sentenze pronunciate all’esito del giudizio di primo grado e fa rivivere l’originario atto di appello proposto dal pubblico ministero. Ne consegue che la Corte di cassazione, investita del ricorso del pubblico ministero dopo l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, deve annullare senza rinvio la medesima ordinanza e trasmettere gli atti alla Corte di appello per il giudizio.
Cass. pen. n. 39741/2006
In caso di riforma in appello, su impugnazione del P.M., di una sentenza di assoluzione, l’annullamento della sentenza di condanna solo sul punto della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, determina il rinvio al giudice di appello in conformità con la disposizione transitoria di cui all’art. 10, comma 4, legge 20 febbraio 2006, n. 46 secondo cui il divieto della restituzione al giudice di appello opera solo qualora l’annullamento investa punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza.
Cass. pen. n. 23776/2006
Nell’ambito della recente novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell’appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, preclude l’annullamento con rinvio ed obbliga all’annullamento senza rinvio, con contestuale declaratoria di inammissibilità dell’appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente, affinché valuti l’eventualità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.
Cass. pen. n. 23571/2006
La disciplina transitoria prevista dall’art. 10, comma quarto, L. 20 febbraio 2006 n. 46, secondo cui l’inammissibilità dell’appello del P.M. contro una sentenza di assoluzione opera anche nel caso in cui venga annullata una sentenza di condanna che abbia riformato una sentenza di assoluzione, non è affetta da illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui non è applicabile ai processi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, in quanto la deroga al principio tempus regit actum contenuta in tale regime transitorio trova una sua giustificazione solo per quelle situazioni che regrediscono alla fase dell’impugnazione in conseguenza di un annullamento con rinvio, ma non è applicabile al caso in cui la fase dell’impugnazione del P.M. si è già consumata e la conseguente decisione di condanna pronunciata dal giudice di appello deve essere confermata.
Cass. pen. n. 23525/2006
Nell’ambito della recente novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell’appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, comporta l’annullamento senza rinvio quale che sia il motivo di annullamento, e quindi ancorché la sentenza sia affetta da vizi di motivazione, con la contestuale dichiarazione di inammissibilità dell’appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente ai fini di quanto previsto dall’art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006.
Cass. pen. n. 22924/2006
La novella dell’art. 593 c.p.p. ad opera della legge n. 46 del 2006, con la previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, non ha fatto venire meno in capo alla parte civile il potere di appello, ai soli effetti della responsabilità civile, delle sentenze di proscioglimento, secondo quanto previsto dall’art. 576 c.p.p.
Cass. pen. n. 18018/2006
Alla luce della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006 che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione anche nell’ipotesi di annullamento senza rinvio, per estinzione del reato per prescrizione, della sentenza di condanna in appello, in ragione della prevalenza del principio del favor rei, che induce a preferire il proscioglimento nel merito della sentenza di primo grado alla pronuncia applicativa della causa di estinzione del reato.
Cass. pen. n. 18014/2006
La disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, anche emesse in esito al giudizio abbreviato, che impone la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione, in base al principio dell’eadem ratio, nel caso non disciplinato dell’annullamento della sentenza di assoluzione resa su appello della sentenza di assoluzione di primo grado.
Cass. pen. n. 36084/2005
In tema di conversione del ricorso per cassazione in appello, il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla «stessa sentenza», da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l’eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione. Non è pertanto applicabile la conversione quando ricorso ed appello siano proposti con riferimento ad una decisione unitaria solo dal punto di vista grafico, e perà riguardanti imputati diversi, per taluno dei quali sia stata applicata la pena, in esito al dibattimento e sul presupposto del carattere ingiustificato del dissenso del P.M. o del provvedimento di rigetto della richiesta, mentre per altri sia stata pronunciata condanna.
Non è appellabile dall’imputato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice che, in chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso espresso dal P.M. o il provvedimento di rigetto della richiesta, poiché tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti hanno analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti.
Cass. pen. n. 33751/2005
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p., nella parte in cui consente l’impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato di primo grado, sollevata in relazione agli artt. 24, comma 2, e 111, comma 4, della Costituzione. [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 33748/2005
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 570 c.p.p. [rectius art. 593 comma primo], prospettata in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il P.M. non possa proporre appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado. Infatti, le garanzie assicurate dalle norme costituzionali, con specifico riguardo ai profili della formazione della prova nel contraddittorio fra le parti e dell’obbligo di valutazione della stessa nel rispetto dei canoni di legalità e razionalità, sono riconosciute ed attuate nel giudizio di impugnazione introdotto dal gravame del P.M. [In motivazione la Corte ha sottolineato che, in virtú del carattere ampiamente devolutivo del giudizio di appello instaurato sull’impugnazione del P.M., l’imputato ha il diritto di riproporre ogni questione sostanziale o processuale già posta e disattesa in primo grado, nonchè di chiedere con memorie o istanze l’acquisizione di altre e diverse prove favorevoli e decisive, pretermesse dal primo giudice, con la conseguenza che il giudice di appello ha l’obbligo di argomentare al riguardo e, in caso di omissione, l’imputato può dedurre con ricorso per cassazione la relativa mancanza di motivazione. La Corte ha infine precisato che il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell’imputato, è tenuto a dimostrare in modo rigoroso l’incompletezza o l’incoerenza della prima].
L’appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all’esito del dibattimento, salva l’esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice ad quem gli ampi poteri decisori previsti dall’art. 597 comma secondo lett. b] c.p.p. Ne consegue che, da un lato, l’imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica; dall’altro, il giudice dell’appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all’onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell’imputato.
Cass. pen. n. 10942/2005
Avverso la sentenza di condanna alla sola pena della multa pronunciata dal giudice di pace è esperibile soltanto, da parte dell’imputato, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, atteso il carattere di specialità che tale norma presenta rispetto all’art. 593 c.p.p., in base al quale sarebbe consentito l’appello. [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 25303/2004
In tema di successione di leggi processuali riguardanti le impugnazioni, in tutti quei casi in cui, al momento della proposizione dell’impugnazione, era consentito soltanto il ricorso per cassazione, non trova applicazione, in base al principio tempus regit actum la nuova legge [26 marzo 2001 n. 128] che, modificando l’art. 593, comma terzo, c.p.p., ha ripristinato la possibilità dell’appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria della multa. [La Corte ha altresì ribadito che il principio di cui al comma quinto dell’art. 568 c.p.p., circa l’ammissibilità dell’impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte, va inteso nel senso che comunque al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto, e di conseguenza correttamente denominato, ma inammissibilmente proposto dalla parte con quello, diverso, che sarebbe stato ammissibile: in tal caso, infatti, non si tratterebbe di errore sul nomen iuris del mezzo di gravame ma di una pretesa infondata da sanzionare con l’inammissibilità].
Cass. pen. n. 1004/2003
Il principio secondo cui il ricorso in cassazione si converte in appello deve applicarsi, per eliminare una condizione di disparità di trattamento, a seguito dell’entrata in vigore della legge 19 aprile 2002, n. 72, non soltanto ai ricorsi per cassazione sin dall’origine presentati come tali entro la data del 4 maggio 2001, ma anche ai ricorsi avverso sentenza di condanna alla pena dell’ammenda originariamente presentati entro la data suddetta come atti d’appello e convertiti poi in ricorsi per cassazione, ai sensi dell’art. 13 legge 26 marzo 2001. [Nell’occasione la Corte ha precisato che tale soluzione interpretativa deriva dall’impossibilità di applicare in via analogica la previsione di cui alla legge 19 aprile 2002, n. 72, in considerazione del suo carattere eccezionale, e dalla necessità di una preventiva istanza di parte da presentare almeno cinque giorni prima dell’udienza, che rende manifesta la intenzione della Corte in ordine alla ritenuta qualificazione come ricorso dell’atto d’impugnazione].
Cass. pen. n. 227/2003
In caso di annullamento con rinvio a seguito dell’accoglimento di ricorso per cassazione proposto avverso sentenza all’epoca inappellabile, la sopravvenuta appellabilità della medesima sentenza importa che il giudice di rinvio debba essere individuato nella corte d’appello e non nel tribunale.
Cass. pen. n. 4074/2002
In seguito alla modifica dell’art. 593, comma 3, c.p.p. ad opera dell’art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128 – che ha ripristinato l’appellabilità delle sentenze di condanna per tutti i delitti – nell’ipotesi in cui sia stato presentato ricorso per cassazione, prima dell’entrata in vigore della legge n. 128 del 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa, il ricorso per cassazione si converte in appello, ai sensi dell’art. 580 c.p.p., su richiesta della parte che lo ha presentato, in applicazione della legge 19 aprile 2002, n. 72, con l’avvertenza ulteriore che detta richiesta deve ritenersi implicita nel caso in cui l’impugnazione sia stata originariamente proposta come appello.
Cass. pen. n. 40121/2002
Avverso le sentenze penali di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace per reati punibili con sola ammenda o con pena alternativa commessi prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, non potendo trovare applicazione, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall’art. 64 del suddetto D.L.vo, il disposto di cui all’art. 36 del medesimo testo normativo, nella parte in cui prevede l’esperibilità dell’appello da parte del pubblico ministero, quest’ultimo può proporre soltanto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p.
Cass. pen. n. 41136/2001
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 comma terzo c.p.p., come modificato dall’art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468 [il quale ha previsto, tra l’altro, la inappellabilità delle sentenze di condanna in relazione alle quali sia stata applicata la sola pena pecuniaria] per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, atteso che l’impossibilità di appellare siffatte sentenze: 1] non viola il principio di ragionevolezza, dal momento che le situazioni prese in esame sono radicalmente diverse proprio in ragione della «qualità» della pena, in quanto, in caso di condanna a pena detentiva, un secondo giudizio di merito trova giustificazione nella maggiore afflittività della sanzione, derivante da una diversa valutazione di gravità del reato, effettuata dal legislatore e, quindi, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria; 2] non lede il diritto di difesa né il principio di parità di trattamento dell’imputato, in quanto, mentre non è «costituzionalizzato» l’obbligo di un secondo grado di merito, è comunque garantito — con il ricorso per cassazione — il riesame della vicenda processuale ed in quanto eguale trattamento è riservato a situazioni similari; 3] non contrasta con il principio di eguaglianza, con particolare riferimento alla nuova formulazione dell’art. 443 c.p.p. [che, a seguito della modifica apportata dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, consente al soggetto condannato, con rito abbreviato, alla sola pena pecuniaria, di proporre appello], in quanto il carattere più «snello», anche in secondo grado, del giudizio abbreviato giustifica tale diversità di trattamento; 4] non determina disparità di trattamento tra coloro che siano stati condannati dal giudice di pace, genericamente, al risarcimento del danno [soggetti ai quali è consentito appellare] e coloro che siano stati condannati dal tribunale, non solo al risarcimento del danno, ma anche al pagamento di una provvisionale, in quanto trattasi di diverse procedure, come reso evidente dall’art. 38 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, che estende, agli effetti penali, l’impugnazione — nell’ipotesi in cui la legge prevede il ricorso immediato al giudice [art. 21] — a situazioni diverse da quelle contemplate dall’art. 577 c.p.p. [il quale consente l’impugnazione, anche agli effetti penali, di chi sia costituito parte civile in relazione ai reati di ingiuria e diffamazione], né determina disparità tra l’imputato e la parte civile, in quanto, neanche la parte civile può appellare, agli effetti civili e penali, le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria
Cass. pen. n. 36354/2001
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, l’organo giurisdizionale, competente per funzione a decidere dell’impugnazione della sentenza penale di condanna riguardante delitti [nella specie: diffamazione a mezzo stampa] per i quali sia stata in concreto inflitta la sola pena pecuniaria, va individuato, in ossequio al principio tempus regit actum, sulla base della legge vigente nel periodo che intercorre tra la pronuncia della sentenza e la scadenza del termine per impugnare. [In applicazione di tale principio la Corte ha respinto l’eccezione di incompetenza proposta dal difensore dell’imputato in base all’art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128, il quale ha reintrodotto l’appello per le sentenze relative a delitti per i quali sia stata applicata la sola pena della multa, e ha tenuta ferma la propria competenza a decidere dell’impugnazione, a suo tempo erroneamente proposta come appello e trasmessa dalla corte di merito in Cassazione, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468].
Cass. pen. n. 35182/2001
In tema di successioni di leggi processuali nel tempo, l’organo giurisdizionale competente per funzione a decidere in sede di rinvio, in caso di annullamento della sentenza in unico grado di merito [nella specie: per la condanna alla sola pena della multa, in base all’art. 18 legge 24 novembre 1999, n. 468, che non consentiva l’appello], sotto il vigore della nuova legge [art. 13 L. 26 marzo 2001, n. 128, che ha ripristinato il gravame], è la corte d’appello competente come giudice dell’impugnazione, secondo la disposizione processuale in vigore al momento della pronuncia della Corte di legittimità.
Cass. pen. n. 34844/2001
In tema di successione di leggi processuali riguardanti le impugnazioni, in tutti quei casi in cui, al momento della proposizione dell’impugnazione, era consentito soltanto il ricorso per cassazione, non trova applicazione, in base al principio tempus regit actum, la nuova legge [26 marzo 2001, n. 128] che, modificando l’art. 593, comma 3, c.p.p., ha ripristinato la possibilità dell’appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria della multa. [In applicazione di tale principio la Corte ha respinto la domanda dell’imputato di «conversione» in appello del ricorso per cassazione proposto nella vigenza della precedente disciplina].
Cass. pen. n. 30541/2001
L’art. 18 della legge 21 novembre 1999 n. 468, il quale ha [temporaneamente] modificato l’art. 593, comma 3, c.p.p., nel senso di rendere inappellabili tutte le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria e non più soltanto quelle di condanna alla sola pena dell’ammenda, non trova applicazione con riguardo a sentenze che siano state emesse prima della sua entrata in vigore, ancorché quest’ultima sia intervenuta quando non era ancora decorso il termine per la proposizione dell’impugnazione. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha riqualificato come appello, disponendo la trasmissione degli atti alla competente corte d’appello, l’impugnazione che la stessa corte d’appello aveva qualificato, in base alla formulazione dell’art. 593 c.p.p. introdotta dalla legge n. 468/1999, come ricorso per cassazione].
Cass. pen. n. 27858/2001
L’art. 13 legge 26 marzo 2001, n. 128 che, modificando l’art. 593 c.p.p., ha reso nuovamente appellabili le sentenze di condanna alla sola pena della multa, non si applica, in virtù del principio del tempus regit actum, ai ricorsi proposti prima dell’entrata in vigore di tale legge. [Fattispecie in cui, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la trasmissione, da parte della corte di appello, per la celebrazione del giudizio di legittimità, del gravame proposto a norma dell’art. 593 c.p.p., come modificato dalla legge 24 novembre 1999, n. 468].
Cass. pen. n. 27437/2001
In applicazione del principio tempus regit actum, deve escludersi la proponibilità dell’appello avverso sentenza di condanna alla sola pena della multa qualora all’atto della presentazione del suddetto gravame fosse vigente l’art. 593, comma 3, c.p.p., nel testo introdotto dalla legge 24 novembre 1999 n. 468, che escludeva l’appellabilità di tutte le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, nulla rilevando — in assenza di apposita disciplina transitoria — che la possibilità dell’appello sia poi stata reintrodotta dall’art. 13 della legge 26 marzo 2001 n. 128, nuovamente modificativa del citato art. 593 c.p.p.
Cass. pen. n. 5063/2001
La limitazione dell’appello ai casi in cui la condanna comporta l’applicazione di pene detentive, secondo quanto stabilito dall’art. 593, comma 3, c.p.p., nella vigenza dell’art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, non si pone in contrasto né con l’art. 24 della Costituzione, non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, né con l’art. 3 della stessa, atteso che la disparità di trattamento in casi diversi è giustificata in base a criteri di ragionevolezza ed in particolare alla minore afflittività delle pene pecuniarie; essa peraltro è coerente con i principi del processo accusatorio contenuto nel nuovo testo dell’art. 111 Cost. ed in particolare con quello della ragionevole durata del processo.
Cass. pen. n. 3058/2000
In applicazione del principio tempus regit actum, da ritenersi valido, in materia processuale quando manchino norme transitorie che ad esso eventualmente deroghino, deve escludersi che possa attribuirsi effetto retroattivo alla nuova formulazione dell’art. 593, comma 3, c.p.p., introdotta dall’art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468, secondo la quale sono inappellabili tutte le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria; e ciò anche in considerazione dell’ingiusto pregiudizio che verrebbe a subire chi, avendo a suo tempo proposto legittimamente appello, in conformità alla normativa all’epoca vigente, con prospettazione di argomenti puramente di merito, ovvero avvalendosi di un difensore non cassazionista, si vedrebbe dichiarata inammissibile tale impugnazione, anche se convertita [ammesso che ciò fosse possibile], in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p.
Cass. pen. n. 7329/2000
La disposizione di cui all’art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468, la quale, modificando l’art. 593, comma 3, c.p.p., ha reso inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali sia stata irrogata la sola pena pecuniaria, trova applicazione solo nei confronti delle sentenze emanate successivamente alla data della sua entrata in vigore, ovvero di quelle emanate anche precedentemente, ma i cui termini di impugnazione non siano in quel momento ancora decorsi.
Cass. pen. n. 7038/2000
Una volta che il P.M. abbia proposto impugnazione avverso una sentenza inappellabile a norma dell’art. 593, comma terzo, c.p.p., la corte di merito deve astenersi dal decidere e limitarsi a qualificare come ricorso l’impugnazione stessa, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Qualora, invece, la corte di appello pronunci sentenza di secondo grado, avverso la quale sia proposto ricorso per cassazione, la corte di legittimità annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ritiene il giudizio, qualificando l’originaria impugnazione come ricorso per cassazione. [Fattispecie nella quale il fatto di avere baciato sulla bocca una donna non consenziente era stato qualificato dal pretore come contravvenzione ex art. 660 c.p. e la corte di appello, adita dal P.M., che lamentava erroneità della qualificazione, anziché rimettere gli atti alla Corte Suprema, aveva annullato la prima decisione per incompetenza per materia, disponendo la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per l’ulteriore corso in ordine al reato di cui all’art. 609 bis c.p.; nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha annullato senza rinvio entrambe le sentenze di merito, disponendo la trasmissione degli atti al predetto procuratore della Repubblica].
Cass. pen. n. 5558/2000
L’appello ritualmente proposto, prima dell’intervenuta modifica dell’art. 593, comma 3, c.p.p., avverso sentenza di condanna alla sola pena della multa non va convertito in ricorso per cassazione ma va trattato e deciso secondo la sua originaria natura.
Cass. pen. n. 14241/1999
La sentenza di condanna a sanzione pecuniaria sostitutiva di pena detentiva è appellabile, sia poiché sussiste la possibilità di revoca del beneficio ai sensi dell’art. 72 della legge 689 del 1981, sia in quanto non è ammissibile il sacrificio del secondo grado del giudizio; trattasi, peraltro, di soluzione maggiormente garantistica.
Cass. pen. n. 6560/1996
L’art. 593, comma 2, c.p.p., che prevede l’inappellabilità da parte dell’imputato della sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto, è disposizione che si riferisce sia all’appello principale che a quello incidentale. Legittimamente, pertanto, è dichiarata l’inammissibilità dell’appello incidentale dell’imputato avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste che sia stata impugnata dal P.M.
Cass. pen. n. 11998/1995
Nel caso di applicazione della sola pena dell’ammenda come sanzione sostitutiva per condanna inflitta per una contravvenzione punita con pena detentiva [o anche detentiva], il mezzo di impugnazione è l’appello.
Cass. pen. n. 11188/1995
Il legislatore, per stabilire i casi di inappellabilità delle sentenze ha fatto riferimento nell’art. 593, comma 3, c.p.p. alla pena principale e non anche a quella accessoria: la espressione «la sola pena della ammenda» non va interpretata nel senso che non deve essere stata applicata alcuna pena accessoria, ma che non deve essere stata irrogata la pena detentiva. Infatti, nel prevedere l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento la norma — in modo più chiaro — menziona le contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa; il richiamo alla «pena alternativa» rende evidente che la scelta legislativa è stata effettuata con l’unico criterio improntato alla previsione concernente la pena principale. [Nella specie gli imputati proposero appello osservando tra parentesi che si trattava di «sentenza di condanna alla sola ammenda ma con pene accessorie»].
Cass. pen. n. 7209/1995
L’impugnazione esperibile avverso sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la sola pena dell’ammenda in tutto o in parte come sanzione sostitutiva dell’arresto, è l’appello e non il ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 6563/1994
Sussiste l’interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell’ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l’oblazione in quanto, conseguendone l’iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l’imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell’iscrizione nel casellario [peraltro immediata], molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall’esenzione [condizionata] dal pagamento.
Cass. pen. n. 8856/1993
Ai sensi dell’art. 593, terzo comma, c.p.p. sono inappellabili le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa. Ne consegue che, proposta impugnazione dal P.M. avverso una di tali sentenze, la corte di merito deve astenersi dal pronunciare la decisione di secondo grado e limitarsi a qualificare come ricorso l’impugnazione stessa; ove la corte d’appello pronunci invece la sentenza di secondo grado e venga poi presentato ricorso per cassazione, detta sentenza deve essere annullata senza rinvio e la Suprema Corte deve ritenere il giudizio, qualificando come ricorso per cassazione l’appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di primo grado.
Cass. pen. n. 7385/1993
Anche se l’art. 593, terzo comma, c.p.p. prevede l’inappellabilità della sentenza nell’ipotesi di proscioglimento da contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, qualora il P.G. proponga appello, lamentando l’erroneo proscioglimento dalla contravvenzione e nel contempo da un delitto, l’impugnazione non è inammissibile in quanto ricorre l’ipotesi di cui all’art. 580 c.p.p. [già art. 514 c.p.p. 1930], e cioè quella di connessione di reati.
[adrotate group=”21″]