14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35182 del 27 settembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di successioni di leggi processuali nel tempo, l’organo giurisdizionale competente per funzione a decidere in sede di rinvio, in caso di annullamento della sentenza in unico grado di merito [ nella specie: per la condanna alla sola pena della multa, in base all’art. 18 legge 24 novembre 1999, n. 468, che non consentiva l’appello ], sotto il vigore della nuova legge [ art. 13 L. 26 marzo 2001, n. 128, che ha ripristinato il gravame ], è la corte d’appello competente come giudice dell’impugnazione, secondo la disposizione processuale in vigore al momento della pronuncia della Corte di legittimità.
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