14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 25303 del 7 giugno 2004
Testo massima n. 1
In tema di successione di leggi processuali riguardanti le impugnazioni, in tutti quei casi in cui, al momento della proposizione dell’impugnazione, era consentito soltanto il ricorso per cassazione, non trova applicazione, in base al principio tempus regit actum la nuova legge [ 26 marzo 2001 n. 128 ] che, modificando l’art. 593, comma terzo, c.p.p., ha ripristinato la possibilità dell’appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria della multa. [ La Corte ha altresì ribadito che il principio di cui al comma quinto dell’art. 568 c.p.p., circa l’ammissibilità dell’impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte, va inteso nel senso che comunque al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto, e di conseguenza correttamente denominato, ma inammissibilmente proposto dalla parte con quello, diverso, che sarebbe stato ammissibile: in tal caso, infatti, non si tratterebbe di errore sul nomen iuris del mezzo di gravame ma di una pretesa infondata da sanzionare con l’inammissibilità ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]