14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 39741 del 30 novembre 2006
Testo massima n. 1
In caso di riforma in appello, su impugnazione del P.M., di una sentenza di assoluzione, l’annullamento della sentenza di condanna solo sul punto della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, determina il rinvio al giudice di appello in conformità con la disposizione transitoria di cui all’art. 10, comma 4, legge 20 febbraio 2006, n. 46 secondo cui il divieto della restituzione al giudice di appello opera solo qualora l’annullamento investa punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]