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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11955 del 13 marzo 2017

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11955 del 13 marzo 2017

Testo massima n. 1

È ammissibile l’atto di appello che si sostanzi nella formulazione di una questione di legittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di primo grado, sempre che sussista la rilevanza della questione per il caso in esame, in quanto essa comporta comunque una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, pienamente deducibile con l’atto di appello attesa la natura piena di “revisio prioris istantiae” propria di detta specifica impugnazione.

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