14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 22924 del 4 luglio 2006
Posted at 15:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
La novella dell’art. 593 c.p.p. ad opera della legge n. 46 del 2006, con la previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, non ha fatto venire meno in capo alla parte civile il potere di appello, ai soli effetti della responsabilità civile, delle sentenze di proscioglimento, secondo quanto previsto dall’art. 576 c.p.p.
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