14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5934 del 15 febbraio 2012
Testo massima n. 1
In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, è legittima la condanna dell’imputato alle spese processuali, nel caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, anche quando, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione il pubblico ministero, in quanto la disposizione di cui all’art. 592 cod. proc. pen. – per la quale con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento – non prevede al riguardo alcuna eccezione; d’altro canto, l’art. 67 della legge n. 69 del 2009 – abrogando il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall’art. 535, comma secondo, cod. proc. pen. – ha reso obbligatoria la ripartizione delle spese.
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