Cass. pen. n. 21273 del 15 maggio 2003
Testo massima n. 1
Il potere del giudice di appello di applicare, anche d'ufficio, la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione della condanna e una o più circostanze attenuanti è un potere eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale dettato dal primo comma dell'art. 597 c.p.p., secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Peraltro, ove la parte interessata abbia sollecitato l'esercizio di tale potere nel corso della discussione del giudizio di appello — invocando la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena — è sindacabile in cassazione l'omessa motivazione da parte del giudice d'appello in merito al mancato esercizio di tale potere d'ufficio.