Cass. pen. n. 865 del 29 gennaio 1992
Testo massima n. 1
Il principio del divieto della reformatio in peius è un principio di portata generale, applicabile quindi anche al giudizio di rinvio e a tale fine va operato il raffronto tra la pena inflitta con la sentenza annullata e quella applicata dal giudice di rinvio. In ogni caso, in base all'art. 597 n. 4 c.p.p., se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il giudice di rinvio, una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., non solo non poteva aggravare la posizione dell'imputato [in difetto di gravame del P.M.], ma avrebbe dovuto apportare comunque una riduzione rispetto alla pena inflitta con la precedente sentenza di appello).