Cass. pen. n. 48095 del 18 ottobre 2019

Testo massima n. 1


Nel procedimento di prevenzione, in virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, non è precluso al giudice di appello l'esame d'ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere l'attenuazione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente utilizzati da parte del giudice di appello, quali elementi indicatori della persistenza della pericolosità del proposto, alcuni consistenti prelievi di danaro effettuati nell'imminenza o contestualmente all'esecuzione del decreto di primo grado). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 30/04/2019).

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