14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 7346 del 24 giugno 1994
Testo massima n. 1
In tema di cognizione del giudice d’appello, l’art. 597, comma 5, c.p.p., nello stabilire, tra l’altro, che «può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione» tra circostanze a norma dell’art. 69 c.p., ha attribuito al giudice di appello non un ulteriore potere di ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all’applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta [ se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti ], il giudizio di comparazione, come si evince appunto dall’uso dell’inciso «quando occorre». Ne deriva che il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della detta norma è subordinato all’applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti.
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