Cass. pen. n. 31966 del 27 agosto 2001
Testo massima n. 1
La sospensione condizionale della pena può essere revocata dal giudice di secondo grado, senza che ciò integri violazione del divieto della reformatio in pejus, non solo quando esista sul punto appello del pubblico ministero, ma anche quando la richiesta sia stata formulata nel dibattimento dall'imputato che dimostri in concreto di avervi interesse.