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Art. 532 — Provvedimenti sulle misure cautelari personali

Art. 532 — Provvedimenti sulle misure cautelari personali

1. Con la sentenza di proscioglimento [ 529 ], il giudice ordina la liberazione dell’imputato in stato di custodia cautelare [ 284, 285, 286 ] e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali [ 281283 ] eventualmente disposte.

2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna [ 533537 ] che concede la sospensione condizionale della pena [c.p. 163 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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