12 Mag Art. 532 — Provvedimenti sulle misure cautelari personali
Posted at 15:54h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Settimo – Giudizio > Titolo III – Sentenza > Capo II – Decisione > Sezione I – Sentenza di proscioglimento
1. Con la sentenza di proscioglimento [ 529 ], il giudice ordina la liberazione dell’imputato in stato di custodia cautelare [ 284, 285, 286 ] e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali [ 281–283 ] eventualmente disposte.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna [ 533–537 ] che concede la sospensione condizionale della pena [c.p. 163 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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