Art. 532 – Codice di procedura penale – Provvedimenti sulle misure cautelari personali
1. Con la sentenza di proscioglimento [529], il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali [281-283] eventualmente disposte.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna [533-537] che concede la sospensione condizionale della pena [163 c.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 18353/2011
Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari. (Nella specie, obbligo di dimora).