14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 18353 del 11 maggio 2011
Testo massima n. 1
Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata al condannato; in tal caso, l’estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari. [ Nella specie, obbligo di dimora ].
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Testo massima n. 2
La cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari.
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