12 Mag Art. 283 — Divieto e obbligo di dimora
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede [ 279 ].
2. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede [ 279 ], dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo . Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari [ 274 ] previste dall’articolo 274, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l’obbligo di dimora, il giudice indica l’autorità di polizia alla quale l’imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all’imputato di dichiarare all’autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro [ 284 3].
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell’imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell’ambito di una struttura autorizzata [ 275 5], il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all’autorità di polizia competente, che ne vigila l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione [ 276 ].
[adrotate group=”20″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 12379/2018
In tema di misura cautelare dell’obbligo di dimora di cui all’art. 283 cod. proc. pen., è possibile l’ampliamento dei limiti territoriali della prescrizione per tutelare le necessità lavorative dell’indagato, se tale ampliamento è compatibile con la salvaguardia delle esigenze di cautela.
Cass. pen. n. 16117/2017
La misura cautelare dell’obbligo di dimora di cui all’art. 283 cod. proc. pen. prevede il tassativo riferimento al territorio del Comune di dimora abituale o di una frazione del predetto Comune o di un Comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo; ne consegue che è illegittimo il provvedimento cautelare che amplia l’unità territoriale ove applicare la misura cautelare oltre all’ambito comunale, anche laddove tale decisione sia posta a tutela delle esigenze di lavoro dell’indagato, evocate dal comma quinto dell’art. 283 cod. proc. pen. [In applicazione di questo principio la S.C., rigettando il ricorso dell’indagato, ha ritenuto corretta l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento del G.I.P. che aveva esteso l’obbligo di dimora ai territori di tre province in ragione delle esigenze lavorative del ricorrente].
Cass. pen. n. 13093/2014
È illegittima, per violazione del principio di proporzione, l’applicazione al pubblico ufficiale, autore di un delitto contro la P.A., della misura cautelare del divieto di dimorare e accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia sostanzialmente la funzione di vietarne l’ingresso in alcuni specifici edifici ovvero di impedire l’esercizio di funzioni pubblicistiche, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento è già preordinata, se applicabile, la misura interdittiva prevista dall’art. 289 c.p.p..
Cass. pen. n. 18353/2011
Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata al condannato; in tal caso, l’estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari. [Nella specie, obbligo di dimora].
Cass. pen. n. 26795/2006
In materia cautelare, l’interesse dell’indagato all’impugnazione permane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento incidentale de libertate la misura della custodia cautelare in carcere sia sostituita con quella del divieto di dimora, sempre che l’applicazione dell’originaria misura possa costituire per l’interessato presupposto del diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.
Cass. pen. n. 10672/2003
In tema di misure coercitive, il provvedimento con cui il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno deve essere specifico quanto a presupposti, limiti, ambito di applicazione, sì da non comprimere totalmente, per genericità ed indeterminatezza, la libertà di movimento dell’imputato e da non snaturare la misura medesima, attribuendole connotati di afflittività in tutto simili a quelli che caratterizzano gli arresti domiciliari. [Fattispecie in cui la Corte ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale il giudice aveva imposto agli indagati il divieto di non allontanarsi dall’abitazione in occasione di “cortei o pubbliche manifestazioni di carattere politico”].
Cass. pen. n. 32894/2001
In tema di obbligo di dimora, il provvedimento con cui il giudice impone il divieto di allontanamento dall’abitazione [nella specie: nelle ore notturne] non viola il limite di cui al quarto comma dell’art. 283, [il quale impone che il provvedimento non rechi pregiudizio per le normali esigenze di lavoro], allorché le ragioni di cautela siano individuate proprio in relazione al lavoro svolto dal sottoposto alla misura coercitiva. [Nella specie, attività svolta presso i locali notturni e direttamente collegata al reato di lesioni personali commesso a carico di un avventore].
Cass. pen. n. 4245/2000
La misura cautelare dell’obbligo di dimora può essere accompagnata, ai sensi dell’art. 283, comma 4, c.p.p., dal divieto di allontanarsi dall’abitazione per alcune ore del giorno, con il solo limite che tale divieto non sia di «pregiudizio per le normali esigenze di lavoro». Non può pertanto, sostenersi che il divieto di allontanarsi dall’abitazione tra le ore 18 e le ore 6 del mattino successivo sia illegittimo né che esso valga a trasformare indebitamente la misura in questione in una sorta di semidetenzione domiciliare.
Cass. pen. n. 2136/1996
Non può essere considerata trasgressiva del divieto di dimora in un determinato luogo e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia giudiziaria predeterminato, e non può, quindi, dar luogo al ripristino, ai sensi dell’art. 307, comma 2, lettera a], c.p.p., della più grave misura della custodia cautelare in carcere, la condotta di chi si sia temporaneamente allontananto dal luogo indicato come quello di propria dimora [diverso da quello per il quale era stato imposto il divieto], dandone comunicazione all’ufficio di polizia giudiziaria presso il quale doveva presentarsi ed ottemperando, quindi, all’obbligo di presentazione presso altro ufficio indicatogli dal primo.
Cass. pen. n. 2260/1994
L’obbligo di dimora previsto dall’art. 283 c.p.p., per il suo contenuto, è in sostanza una misura di sicurezza, come tale incompatibile con il rito di cui all’art. 444 c.p.p. [Nella fattispecie, poiché non era stato adottato alcun provvedimento in ordine alla misura dell’obbligo di dimora imposta all’imputato del Gip, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza ex art. 444 c.p.p. limitatamente alla mancata revoca di tale obbligo].
Cass. pen. n. 1454/1992
Il «divieto di dimora» di cui all’art. 283 comma primo c.p.p. non deve necessariamente limitarsi ad un comune o frazione di esso [come si verifica invece nel caso dell’«obbligo di dimora» previsto nel comma secondo del medesimo articolo], ma può estendersi anche ad ambiti territoriali più vasti, quali la provincia o la regione, purché specificamente individuati e logicamente collegati alle esigenze cautelari.
[adrotate group=”21″]