14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32894 del 3 settembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di obbligo di dimora, il provvedimento con cui il giudice impone il divieto di allontanamento dall’abitazione [ nella specie: nelle ore notturne ] non viola il limite di cui al quarto comma dell’art. 283, [ il quale impone che il provvedimento non rechi pregiudizio per le normali esigenze di lavoro ], allorché le ragioni di cautela siano individuate proprio in relazione al lavoro svolto dal sottoposto alla misura coercitiva. [ Nella specie, attività svolta presso i locali notturni e direttamente collegata al reato di lesioni personali commesso a carico di un avventore ].
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