14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2136 del 17 maggio 1996
Testo massima n. 1
Non può essere considerata trasgressiva del divieto di dimora in un determinato luogo e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia giudiziaria predeterminato, e non può, quindi, dar luogo al ripristino, ai sensi dell’art. 307, comma 2, lettera a ], c.p.p., della più grave misura della custodia cautelare in carcere, la condotta di chi si sia temporaneamente allontananto dal luogo indicato come quello di propria dimora [ diverso da quello per il quale era stato imposto il divieto ], dandone comunicazione all’ufficio di polizia giudiziaria presso il quale doveva presentarsi ed ottemperando, quindi, all’obbligo di presentazione presso altro ufficio indicatogli dal primo.
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