14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1454 del 4 luglio 1992
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il «divieto di dimora» di cui all’art. 283 comma primo c.p.p. non deve necessariamente limitarsi ad un comune o frazione di esso [ come si verifica invece nel caso dell’«obbligo di dimora» previsto nel comma secondo del medesimo articolo ], ma può estendersi anche ad ambiti territoriali più vasti, quali la provincia o la regione, purché specificamente individuati e logicamente collegati alle esigenze cautelari.
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