Art. 531 – Codice di procedura penale – Dichiarazione di estinzione del reato
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato [537].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29156/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Cass. civ. n. 29083/2024
In caso di annullamento con rinvio, per vizio motivazionale, di sentenza di appello confermativa della condanna pronunciata in primo grado, è legittima, in assenza della parte civile e delle statuizioni ad essa relative ex art. 578 cod. proc. pen., la declaratoria del giudice del rinvio di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, pur a fronte di uno specifico "mandato" integrativo disposto dalla Cassazione, ove non emergano "ictu oculi" circostanze idonee al proscioglimento nel merito.
Cass. civ. n. 28558/2024
Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541 cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).
Cass. civ. n. 41308/2023
Nel giudizio di primo grado, ove sia maturata la prescrizione del reato, l'eventuale prosecuzione dell'istruttoria in relazione a reati connessi non ancora prescritti non consente di esprimere alcun giudizio sull'imputazione per cui è maturata la causa estintiva, nemmeno ai fini della confisca, essendo al riguardo preclusa non solo ogni ulteriore specifica indagine istruttoria che, in ipotesi, si rendesse necessaria, stante l'autonomia dei relativi giudizi, ma anche ogni valutazione approfondita sui presupposti della responsabilità penale. (Fattispecie relativa a confisca obbligatoria diretta del prezzo del reato di corruzione, prescritto prima dell'apertura del dibattimento di primo grado).
Cass. civ. n. 34824/2023
In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante comune dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in caso di concorso di reati, la dichiarazione di estinzione di uno o più di essi per prescrizione non preclude al giudice la possibilità di esaminare i fatti ritenuti costitutivi del reato prescritto ai fini della valutazione della sussistenza del lucro di speciale tenuità. (Fattispecie in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti in cui la Corte ha ritenuto che la speciale tenuità vada rapportata non solo all'entità economica del danno cagionato all'Erario, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati dal reato, in termini effettivi o potenziali).
Cass. civ. n. 33700/2023
In tema di dichiarazione di estinzione del reato, il "favor innocentiae" di cui all'art. 531, comma 2, cod. proc. pen., in base al quale il giudice dichiara non doversi procedere quando vi sia incertezza sull'esistenza di una causa di estinzione del reato, non trova applicazione nel caso di omesso accertamento del "tempus commissi delicti".
Cass. civ. n. 33030/2023
A fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale.
Cass. pen. n. 53678/2017
Non è suscettibile di revisione la sentenza di estinzione del reato per prescrizione dalla quale consegua la sola conferma delle statuizioni civili. (In motivazione la Corte ha chiarito che la revisione può riguardare solo una sentenza di condanna, che, ai sensi dell'art. 6 CEDU, deve intendersi ogni provvedimento con il quale il giudice, al di là del "nomen iurìs", nella sostanza, infligga una sanzione che abbia comunque natura punitiva e deterrente, e non meramente riparatoria o preventiva, come è invece per la condanna al risarcimento del danno, avente solo natura riparatoria).
Cass. pen. n. 18772/2006
In tema di dichiarazione di estinzione del reato, il favor innocentiae di cui all'art. 531, comma secondo, c.p.p., per il quale il giudice dichiara non doversi procedere quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato, può trovare applicazione allorché l'incertezza ricada su elementi fattuali dell'iter criminis come il tempus commissi delicti ma non con riguardo ad attività post delictum che, richieste all'imputato o da lui provocate, come l'oblazione, la sanatoria per i reati edilizi, i condoni previdenziali ed altro, devono risultare da atti formali e processuali inconciliabili con il dubbio sulla esistenza della dedotta causa di estinzione.
Cass. pen. n. 6476/1997
La dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato del quale sia incerta la data di commissione (o di cessazione della permanenza) non esige come condizione per essere adottata che l'incertezza sia assoluta; anche una incertezza relativa (determinata dal contrasto, dall'ambiguità o imprecisione delle risultanze processuali) può giustificare la pronuncia di favore per l'imputato, in base al principio che il dubbio sulla sussistenza della causa estintiva va risolto nel senso della sua affermazione anziché in quello della sua negazione, non essendo ammissibile una soluzione dubitativa nel giudizio in ordine all'estinzione del reato.
Cass. pen. n. 8548/1996
Nel vigente codice di rito, con riferimento alle sentenze emesse ad istruzione dibattimentale espletata, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla insufficienza della prova solo se la causa estintiva incida sul reato così come contestato, nella sua versione edittale, e non già quando sia creata dal giudice a seguito della concessione, dopo il riconoscimento della responsabilità dell'imputato, che di per sè esclude l'insufficienza della prova, di una qualche attenuante la quale, grazie al giudizio di prevalenza, faccia scendere il massimo edittale della pena, sicché debba darsi atto della prescrizione.
Cass. pen. n. 5336/1993
In tema di prescrizione, come si desume chiaramente dall'art. 531, secondo comma, c.p.p., se vi sia incertezza circa il tempus commissi delicti, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato. Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del reato anche quando vi sia incertezza sulla data di consumazione del reato stesso o comunque sul momento iniziale del termine di prescrizione. (Applicazione in tema di violazione di sigilli).
Cass. pen. n. 9530/1991
L'art. 5 d.p.r. 12 aprile 1990, n. 75 prescrive che l'amnistia non si applichi qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire. Tuttavia, non è previsto alcun obbligo di interpello da parte del giudice, sicché è sufficiente che l'imputato sia comunque a conoscenza del procedimento a suo carico, avendo l'onere di manifestare il proprio intendimento di rinunziare all'amnistia con una dichiarazione espressa, in mancanza della quale è legittima l'applicazione della causa estintiva.
Cass. pen. n. 4898/1991
La rinuncia dell'imputato all'amnistia spiega i suoi effetti soltanto sulla situazione sorta a seguito di un determinato provvedimento di clemenza, non anche su quella che può determinarsi in conseguenza di altri, successivi decreti di amnistia. Perciò, quando non risulta la rinuncia dell'imputato anche alla nuova amnistia, deve, in base a questa, dichiararsi l'estinzione del reato.