12 Mag Art. 129 — Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza [ 68, 69, 70, 444, 459 ].
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato [ 531; 150 ss. c.p.] ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [ 530 ] o di non luogo a procedere [ 425, 469, 529, 531 ] con la formula prescritta .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 46050/2018
In tema di impugnazione, l’imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado.
Cass. pen. n. 27725/2018
In presenza di una causa di estinzione del reato, non può il giudice d’appello, al fine di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di circostanze – emergenti “ictu oculi” dagli atti – idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell’imputato ovvero la sua rilevanza penale, neppure quando una tal causa di estinzione sia maturata con riferimento ad un reato oggetto di riqualificazione da parte del giudice di primo grado ed il giudice d’appello sia investito contemporaneamente della questione relativa alla legittimità di siffatta riqualificazione e di quella relativa alla fondatezza nel merito dell’accusa.
Cass. pen. n. 45958/2017
L’inammissibilità del ricorso per cassazione non preclude la possibilità di far valere, o di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, nel caso in cui la causa estintiva del reato non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito, in quanto derivante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice contestata, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso in cassazione, che, comportando una diversa qualificazione giuridica della fattispecie, abbia modificando il regime sanzionatorio in senso più favorevole all’imputato, riducendo i limiti edittali della pena e, conseguentemente, il termine prescrizionale del reato. [Fattispecie relativa alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in tema di illeciti paesaggistici, da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016, con conseguente riqualificazione del reato come contravvenzione ai sensi dell’art. 181, comma 1, stesso d.lgs.].
Cass. pen. n. 30201/2017
La sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, emessa in sede di giudizio di opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 9, comma terzo, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per i casi di trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo, non richiede l’instaurazione del contraddittorio, avendo tale norma carattere di specialità rispetto alla disciplina prevista dagli artt. 129 e 469 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 29499/2017
Il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall’imputato sul capo o punto della sentenza relativo all’affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull’impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato.
Cass. pen. n. 28954/2017
Nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata “de plano” in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 15272/2017
Il giudice per le indagini preliminari, destinatario di una richiesta di emissione di decreto penale di condanna non può emettere sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. qualora ritenga sussistente la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., in quanto l’applicazione di tale speciale causa di non punibilità può venire in rilievo esclusivamente dopo l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, quale ozione processuale spettante all’imputato in sede di formulazione dell’opposizione al decreto penale già emesso.
Cass. pen. n. 14580/2017
La sentenza di proscioglimento emessa, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., all’esito dell’esame della concorde istanza delle parti di applicazione della pena, è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione, atteso che, in tal caso, l’esito del proscioglimento è strettamente correlato alla fisionomia tipica del rito, e deve ritenersi ricompreso negli “altri casi” di inappellabilità indicati dall’art. 448 comma secondo cod.proc.pen.
Cass. pen. n. 6027/2017
L’obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. si estende a tutte le condizioni, generali e speciali, di esclusione della punibilità – suscettibili di applicazione diretta da parte del giudice, tra le quali non rientra, pertanto, l’ipotesi in cui l’applicabilità della causa di non punibilità debba essere previamente accertata attraverso un giudizio incidentale di illegittimità costituzionale. [Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento per il reato di discarica abusiva, previsto dall’art. 256, comma terzo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, rilevando come non ricorressero i presupposti per l’immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., stante la non applicabilità a detto reato della condizione di non punibilità prevista dall’art. 257, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006 invocata dalla difesa, che, inoltre, sollecitava la proposizione di questione di legittimità costituzionale di quest’ultima disposizione nella parte in cui non prevede la sua applicabilità al reato di discarica abusiva].
Cass. pen. n. 2153/2017
La sentenza che dichiara l’improcedibilità dell’azione penale o l’estinzione del reato, quantunque resa su conformi conclusioni del P.M. e della difesa, se pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti, va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all’appello, qualunque sia il “nomen iuris” attribuitole dal giudice. [Fattispecie relativa a sentenza di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione]. ]
Cass. pen. n. 1787/2017
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per qualunque causa verificatasi non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta. [Nella specie, relativamente all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, per effetto dell’art. 1, comma primo, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8].
Cass. pen. n. 12602/2016
È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b] cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 17659/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal pubblico ministero avverso sentenza di non luogo a procedere, se l’atto di impugnazione, in una situazione di incertezza probatoria, si limiti a contestare il merito dell’apprezzamento del G.u.p., senza dedurre specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, né i punti del quadro probatorio suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale, poiché, secondo il principio generale desumibile dal sistema, deve procedersi al dibattimento solo se dallo svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio.
Cass. pen. n. 14156/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo, intervenuta successivamente all’introduzione del giudizio di secondo grado, essendo esaurito il rapporto processuale e risultando preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., considerato anche che dal testo del provvedimento impugnato non risulta l’evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione.
Cass. pen. n. 11236/2015
La sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 10515/2015
L’obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano state proposte plurime doglianze e risultino non inammissibili soltanto quelle inerenti al trattamento sanzionatorio.
Cass. pen. n. 10409/2015
La prescrizione maturata precedentemente alla sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, è rilevabile in sede di legittimità, considerato che la mancata declaratoria della causa estintiva del reato in virtù dell’omissione di un mero atto di ricognizione da parte del giudice di appello determinerebbe, ove ne fosse preclusa l’azionabilità in sede di legittimità, l’assoggettamento dell’imputato alla condanna ed alla correlativa esecuzione della pena mentre, in presenza della medesima situazione di fatto e di diritto, la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di merito, consentirebbe all’imputato di avvalersi della prescrizione, così determinandosi una disparità di trattamento lesiva del principio di uguaglianza.
Cass. pen. n. 6338/2015
Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. [Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata per intervenuta prescrizione del reato, riconoscendo tale causa estintiva prevalente rispetto alla accertata nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado].
Cass. pen. n. 3869/2015
Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull’impugnazione agli effetti civili ed, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell’innocenza dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. Ne consegue che la sentenza di appello che non compia, in tal caso, un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell’imputato deve essere annullata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore, ex art. 622 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 2545/2015
Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, salvo che l’operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.
Cass. pen. n. 2001/2015
La prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata e mai invocata dall’imputato o dal suo difensore, può essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità anche quando i motivi del ricorso siano ritenuti inammissibili.
Cass. pen. n. 250/2015
Nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.. [Nella specie, relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto l’assenza ed illogicità della motivazione in ordine all’esclusione dell’immediato proscioglimento ai sensi degli artt. 129 c.p.p. e 75 d.p.r. n. 309 del 1990].
Cass. pen. n. 52031/2014
L’inammissibilità del ricorso per cassazione non preclude la possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, nel caso in cui la causa estintiva del reato non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito, non costituisca effetto dello “jus superveniens”, che, modificando il regime sanzionatorio in senso più favorevole all’imputato, abbia ridotto i limiti edittali della pena e conseguentemente il termine prescrizionale del reato. [Fattispecie relativa a fatto di lieve entità di sostanze stupefacenti trasformato da elemento circostanziale a fattispecie autonoma di reato].
Cass. pen. n. 51135/2014
Nel caso in cui il giudice d’appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia dichiarato “de plano” – senza fissazione dell’udienza dibattimentale – l’estinzione del reato, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva e della nullità processuale della sentenza non impone nel giudizio di cassazione l’annullamento di questa se risulta che il giudice di merito non potrebbe comunque ritenere sussistenti le condizioni per pronunciare, attraverso una operazione di mera constatazione, un proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma secondo, c.p.p. [Fattispecie in cui lo stesso imputato aveva prospettato in appello la necessità di ulteriori accertamenti istruttori].
Cass. pen. n. 28151/2014
La sentenza con cui il giudice di primo grado, dopo la costituzione delle parti e prima di dichiarare formalmente aperto il dibattimento, assolve, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’imputato con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ancorchè pronunciata al di fuori dei casi previsti dall’art. 469 c.p.p., deve essere qualificata come sentenza predibattimentale, sicché, trattandosi di sentenza inappellabile, il suo annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione impone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
Cass. pen. n. 16375/2014
La Corte di cassazione deve rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, anche nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti esclusa con riferimento ad altro reato.
Cass. pen. n. 10299/2014
La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell’interessato secondo il parametro di giudizio dell’art. 129 c.p.p., sì come applicabile nel patteggiamento.
Cass. pen. n. 5087/2014
L’ordinanza emessa all’esito del procedimento di riesame, in quanto provvedimento camerale, si caratterizza per l’inscindibilità tra dispositivo e motivazione, con la conseguenza che, in caso di divergenza tra le due parti, ai fini dell’individuazione del suo significato è doverosa una lettura integrata dell’intero atto. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l’ammissibilità dell’impugnazione del P.M. avverso un’ordinanza che, sebbene recasse nel dispositivo una decisione di conferma in motivazione precisava che il fatto doveva essere diversamente qualificato].
Cass. pen. n. 3914/2014
Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell’emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato o l’impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell’azione penale o sulla inoffensività della condotta. [Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione dal reato di omesso versamento di ritenute previdenziali motivata in ragione dell’esiguità delle somme evase].
Cass. pen. n. 3221/2014
Nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili [Fattispecie, nella quale la Corte, rilevate l’incompetenza per territorio del giudice di primo grado e l’estinzione del reato per prescrizione, annullava senza rinvio la sentenza impugnata ed eliminava le corrispondenti statuizioni civili].
Cass. pen. n. 43853/2013
La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.
Cass. pen. n. 34891/2013
Il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d’appello, pur se non dedotta in quella sede, e nonostante l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo se, a tal fine, non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all’individuazione di un “dies a quo” diverso da quello indicato nell’imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado.
Cass. pen. n. 3180/2013
La sentenza di non luogo procedere emessa all’esito della udienza preliminare, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 24 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, conserva la sua natura “processuale” di strumento destinato a verificare la sussistenza della necessità di dare ingresso alla successiva fase del dibattimento, sicché essa non è consentita quando l’insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento. [Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione del GUP che, rinviando a giudizio 19 coimputati, aveva ritenuto insussistente il delitto associativo sotto il profilo dell’elemento psicologico con riguardo a due di essi, così utilizzando la regola di giudizio propria del dibattimento in luogo di quella dell’udienza preliminare].
Cass. pen. n. 1631/2013
Il giudice delle indagini preliminari, richiesto dell’emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento nella sola ipotesi in cui individui la sussistenza di una delle cause tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p. e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria.
Cass. pen. n. 6455/2012
Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo.
Cass. pen. n. 108/2012
La sentenza del giudice che, richiesto dell’emissione del decreto penale, pronunci il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. è idonea, se non impugnata, a dar luogo all’effetto preclusivo di cui all’art. 649 c.p.p. [“ne bis in idem”].
Cass. pen. n. 24062/2011
Nel giudizio di cassazione, vi è l’interesse dell’imputato alla declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d’appello abbia dichiarato “de plano” l’estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento, poichè solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per deliberare il proscioglimento a norma dell’art. 129, comma secondo, c.p.p., con riferimento al contenuto di tutte le risultanze processuali. [In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio l’impugnata sentenza, ritenendola affetta da nullità assoluta per violazione radicale del contraddittorio].
Cass. pen. n. 1550/2011
La contestuale ricorrenza nel giudizio di cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale anche assoluta e insanabile, determina la prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall’art. 129 c.p.p., salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, prevalendo in tal caso la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.[In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, pur in presenza di maturata prescrizione, la sentenza totalmente priva di motivazione stante la natura assolutoria della decisione e l’impossibilità di valutare i presupposti di applicabilità dell’art. 129, comma secondo, c.p.p.].
Cass. pen. n. 43055/2010
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa per le ammende qualora la questione con esso prospettata sia di particolare rilevanza [nella specie perché oggetto di contrasto giurisprudenziale].
Cass. pen. n. 21243/2010
È affetta da abnormità genetica o strutturale [in quanto emessa in carenza di potere, ponendosi la stessa al di fuori del sistema normativo] la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. a seguito dell’opposizione, non soltanto perché il G.i.p. che ha emesso il decreto penale [provvedimento decisorio sul merito dell’azione penale, assimilabile ad una sentenza di condanna] non ha il potere di pronunciare successivamente sentenza di proscioglimento sullo stesso fatto – reato, ma anche perché, da un lato, tale successivo atto incide su un provvedimento definitivo, non revocabile se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e, dall’altro, perché dopo l’opposizione, il G.i.p. è tenuto ad emettere gli atti di impulso indicati dall’art. 464 c.p.p. e, in questa fase, è privo del potere di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p. [ Mass. redaz. ]
Cass. pen. n. 4855/2010
All’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile e in seguito ad un’espressa domanda in tal senso, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, previa incidentale valutazione della responsabilità penale.
Cass. pen. n. 4123/2010
Il giudice dell’impugnazione, qualora l’imputato sia stato assolto con formula piena e contro tale decisione sia proposto gravame del pubblico ministero, può applicare una sopravvenuta causa di estinzione del reato solo se reputi fondata l’impugnazione, così da escludere che possa persistere la pronuncia di merito più favorevole all’imputato. Ne consegue che la sentenza che dichiara la causa estintiva deve essere adeguatamente motivata sul punto.
Cass. pen. n. 15700/2009
In sede di patteggiamento, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, c.p.p.
Cass. pen. n. 45049/2008
Il giudice dell’udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell’imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio.
Cass. pen. n. 40570/2008
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il difetto di motivazione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in quanto l’inevitabile declaratoria di estinzione anche da parte del giudice del rinvio preclude che l’impugnata sentenza possa essere annullata con rinvio.
Cass. pen. n. 39220/2008
In presenza di una causa di estinzione del reato [nella specie, la prescrizione], la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità.
Cass. pen. n. 38228/2008
Nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili
Cass. pen. n. 33309/2008
In presenza di una causa estintiva del reato il giudice del gravame è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione “ex” art. 129, comma secondo, c.p.p. soltanto se la prova dell’insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della non commissione del medesimo da parte dell’imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza necessità di nuove indagini e di ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il principio dell’immediata operatività della causa estintiva.
Cass. pen. n. 23428/2005
L’inammissibilità del ricorso per cassazione [nella specie, per assoluta genericità delle doglianze] preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice.
Cass. pen. n. 12283/2005
Il giudice dell’udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell’imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio. [La Corte ha osservato che l’art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo – artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio].
La sentenza di non doversi procedere emessa de plano, per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, dal Gup, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell’imputato, non è abnorme, ma viziata da nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, lett. b] e c] c.p.p., in quanto incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del P.M., al quale viene precluso l’esercizio delle facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare l’accusa, nonchè la violazione del diritto di difesa dell’imputato, al quale viene interdetto l’esercizio di facoltà esperibili solo nell’ambito dell’udienza preliminare. [Nella specie, in cui il Gup aveva prosciolto l’imputato con formula ampiamente liberatoria, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, disponendo «la trasmissione degli atti allo stesso ufficio» rappresentato da persona diversa da quella che aveva emesso la decisione annullata, con l’obbligo di celebrazione dell’udienza preliminare per la decisione sulla richiesta del P.M.].
La sentenza di non doversi procedere, emessa, per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, senza la fissazione della prescritta udienza in camera di consiglio, dal Gup, investito di richiesta di rinvio a giudizio del P.M., non è appellabile, ma impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma secondo, c.p.p., in quanto, in caso contrario, l’eventuale riforma della decisione in sede di appello comporterebbe il rinvio a giudizio dell’imputato, con la conseguente sua privazione di facoltà suscettibili di esercizio solo nell’ambito dell’udienza preliminare.
Cass. pen. n. 81/2004
Il giudice per le indagini preliminari, una volta investito della richiesta di rinvio a giudizio, qualora rilevi l’esistenza di una causa di non punibilità, deve obbligatoriamente rilevarla e dichiararla anticipatamente, prosciogliendo l’imputato con la formula più favorevole, senza dar luogo alla celebrazione dell’udienza preliminare. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso sentenza del giudice per le indagini preliminari con la quale era stato dichiarato estinto per prescrizione, avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 2621 c.c., il reato di falso in bilancio per il quale era stato chiesto il rinvio a giudizio degli imputati]. [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 33059/2003
In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché il conseguente annullamento con rinvio è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dal primo comma dell’art. 129 c.p.p.
Cass. pen. n. 15085/2003
È abnorme la sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., pronunciata de plano dal giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato da parte dell’imputato, opponente al decreto penale di condanna, il quanto il Gip ha il potere di pronunciare tale sentenza allorché sia stato investito della richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna e non intenda aderirvi ma non quando, adottato il decreto penale di condanna, sia investito dell’opposizione al decreto con richiesta di giudizio immediato.
Cass. pen. n. 31514/2002
Il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale — comportando la rinuncia ai motivi di censura — fa di per sé presumere l’insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, sussistendone i presupposti, il succitato art. 129, la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione ma deve contenere necessariamente l’indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d’ufficio di proscioglimento.
Cass. pen. n. 33819/2001
Qualora nel corso dell’udienza preliminare il fatto addebitato risulti diverso, ai sensi del comma 1 dell’art. 423 c.p.p. rispetto a quello riportato nell’originaria imputazione, il P.M. ha la facoltà di modificare il capo d’imputazione in ogni momento fino a quando non abbia presentato al Gip le proprie conclusioni, a nulla rilevando che sin dall’apertura dell’udienza l’imputato abbia chiesto l’immediato proscioglimento a norma dell’art. 129 stesso codice. [In applicazione di tale principio la Corte ha annullato una decisione che aveva disposto il proscioglimento immediato degli imputati per prescrizione sulla base della originaria formulazione dell’accusa senza tener conto della modifica del capo d’imputazione ritualmente effettuata dal P.M. nel corso dell’udienza preliminare].
Cass. pen. n. 20944/2001
Analogamente a quanto accade per la definizione di procedimento mediante sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche nel giudizio d’appello definito ai sensi dell’art. 599, comma 4, c.p.p., nel quale le parti abbiano dichiarato di concordare sulla determinazione della pena, il giudice, richiesto di definizione del procedimento mediante sentenza che accolga la proposta concordata, dopo aver escluso sulla base degli atti che debba essere pronunciato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, non può nella fase in cui valuta, nelle sue componenti, l’accordo raggiunto dalle parti per l’applicazione della pena, essere restituito nell’esercizio di un potere che ha già consumato; ne consegue che anche l’indicazione nel patto di circostanze attenuanti generiche, vale solo per la determinazione della pena da infliggere in concreto e non già per farne conseguire anche la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, non essendo consentita l’utilizzazione dell’accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione era preordinato.
Cass. pen. n. 32/2000
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. [nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso].
Cass. pen. n. 10470/2000
Nell’ipotesi in cui al momento del giudizio sia ravvisabile l’unicità del disegno criminoso fra i vari reati singolarmente contestati, ma per alcuni di essi è già maturato il termine prescrizionale, deve prevalere, nei confronti di questi ultimi, la causa di non punibilità. Cosicché, anche in ossequio al principio di favore cui si ispira l’istituto della continuazione, non può applicarsi il disposto dell’articolo 158, comma 1, c.p. [in forza del quale, in caso di continuazione, il termine prescrizionale decorre dalla data di consumazione dell’ultimo reato], che presuppone pur sempre un giudizio di responsabilità dell’imputato in riferimento a tutti gli episodi in contestazione; tale disciplina non può infatti trovare ingresso in quanto finirebbe con il porsi in contrasto con l’obbligo dell’immediata declaratoria ex articolo 129 c.p.p. della causa di estinzione per prescrizione maturata per alcuno dei reati autonomamente considerati, a fronte del quale è inibito al giudice qualsiasi apprezzamento sulla sussistenza del reato estinto.
Cass. pen. n. 1662/2000
La sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito della udienza preliminare, a norma dell’art. 425 c.p.p., anche dopo le modifiche recate dall’art. 24 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, mantiene la sua natura «processuale», destinata esclusivamente a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero; ne consegue che in presenza, da un lato, di elementi probatori insufficienti o contraddittori, tali da non delineare un quadro di superfluità del giudizio e, dall’altro, di una causa di estinzione del reato, il giudice deve emettere sentenza di non luogo a procedere basata su tale causa estintiva e non sentenza liberatoria nel merito.
Cass. pen. n. 3237/2000
Il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di rinvio a giudizio deve in ogni caso fissare l’udienza preliminare, anche quando sussistano le condizioni per emettere sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 129 c.p.p., atteso che l’esigenza di immediatezza nella declaratoria di non punibilità deve pur sempre trovare attuazione nelle forme ordinarie e nel rispetto del contraddittorio e dei diritti delle parti.
Cass. pen. n. 11655/1999
In tema di reato continuato, in sede di legittimità, e sempre che non sia passato in giudicato il capo relativo al trattamento sanzionatorio, può essere rilevata ex officio l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. per reato diverso da quello per il quale era stata dedotta dal ricorrente, stante la unicità del disegno criminoso tra i due reati. [Fattispecie nella quale il ricorrente aveva erroneamente dedotto la improcedibilità del delitto di appropriazione indebita in conseguenza della ritenuta insussistenza dell’aggravante della prestazione d’opera, mentre la Corte ha rilevato la improcedibilità per mancanza di querela del delitto ex artt. 485-491-61 n. 2 c.p., per il quale — in continuazione con il primo — il ricorrente era stato condannato nella fase di merito].
Cass. pen. n. 2309/1999
La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato.
Cass. pen. n. 1560/1999
All’archiviazione disposta dal giudice a norma degli artt. 408 e 411 c.p.p. non si applica l’art. 129 c.p.p., che al secondo comma dispone la prevalenza delle cause di declaratoria di non punibilità di natura sostanziale rispetto a quelle connesse alla estinzione del reato. Ed invero la norma dell’art. 129 c.p.p. è dettata per «ogni stato e grado del processo», ed è quindi estranea alla fase in questione, anteriore all’esercizio dell’azione penale. Ne consegue che il giudice al quale sia chiesto il provvedimento di archiviazione non può nell’analisi e nelle conclusioni formulare affermazioni in malam partem, facendo precedere alle indicazioni del motivo formale per il quale è disposta l’archiviazione una motivazione sostanziale, che concerna la configurabilità del reato e la responsabilità dell’indagato in ordine ad esso. [Nella specie la Corte ha ritenuto che il provvedimento del Gip avesse assunto natura diversa da quella meramente dichiarativa e delibativa propria del decreto di archiviazione, e contenesse uno specifico accertamento in malam partem espresso verso persone nei cui confronti l’azione penale non era stata esercitata, e lo ha annullato ravvisandone l’abnormità].
Cass. pen. n. 11712/1998
L’art. 129 c.p.p., nel prevedere l’obbligo della declaratoria di non punibilità, nei casi in esso contemplati, in ogni stato e grado del processo, nulla dispone in ordine al rito da seguire per la pronuncia di detta declaratoria, di guisa che il rito da adottare non può che essere quello della fase in cui il processo si trova. Pertanto il giudice delle indagini preliminari, investito della richiesta di rinvio a giudizio, non può pronunciare de plano sentenza di non luogo a procedere in applicazione dell’art. 129 c.p.p., ma deve in ogni caso provvedere alla fissazione e alla celebrazione dell’udienza preliminare.
Cass. pen. n. 2277/1998
L’art. 129 c.p.p., nel prevedere l’obbligo della declaratoria di non punibilità, nei casi in esso contemplati, in ogni stato e grado del processo, nulla dispone in ordine al rito da seguire per la pronuncia di detta declaratoria; ragion per cui tale rito non può che essere quello della fase in cui il processo si trova. È pertanto da ritenere illegittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di rinvio a giudizio, emetta de plano sentenza di non luogo a procedere per ritenuta evidenza di una causa di improcedibilità dell’azione penale, potendo una tale pronuncia conseguire soltanto all’esito della celebrazione dell’udienza preliminare.
Cass. pen. n. 3046/1998
L’ambito di operatività della previsione di cui all’art. 129 c.p.p. è distinto da quello dell’art. 425 c.p.p., rispondendo esse a differenti esigenze processuali: se il Gip, sulla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., ravvisa la evidente sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dal codice può adottare il provvedimento ex art. 129, cogente in ogni stato e grado del processo proprio per evitare ulteriori costi alla giustizia; se la presenza della causa di non punibilità non è palese ed emerge l’esigenza di approfondimento dell’indagine, ovvero se la detta causa non si è ancora verificata al momento della fissazione dell’udienza preliminare, allora il Gip deve pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art. 425 c.p.p.
Cass. pen. n. 106/1998
Qualora l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si diffonda, in un’analitica motivazione per escludere l’esistenza di elementi sui quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno specifico obbligo motivazionale sul punto.
Cass. pen. n. 5/1997
Non rientra nell’ambito del procedimento previsto dagli artt. 444 ss. c.p.p. l’ipotesi in cui la prescrizione del reato contestato sia conseguenza della valutazione positiva dell’accordo intervenuto tra le parti in ordine al riconoscimento di attenuanti che, ritenute prevalenti su una o più aggravanti, riducano l’originaria pena edittale, facendo così scaturire un più breve termine di prescrizione.
Cass. pen. n. 4713/1997
Nel patteggiamento, qualora sopravvenga l’estinzione di uno dei reati oggetto dell’accordo, questa deve essere dichiarata, in quanto l’art. 129 c.p.p. integra un principio generale di libertà, applicabile in ogni stato e grado del processo. Né è configurabile nell’accordo sulla pena e nella fruizione dei benefici connessi al rito prescelto una rinuncia a far valere la prescrizione, perché non è univoca ed espressa e non è riferibile ad una causa di estinzione eventuale e non ancora esistente.
Cass. pen. n. 580/1996
Adempie all’obbligo della motivazione il giudice che, applicando l’art. 444 c.p.p., si limita a rilevare che non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; questo basta a dimostrare che «non è mancata» siffatta valutazione negativa, né occorrono ulteriori precisazioni. Ma quando una specifica causa estintiva viene dedotta dopo la richiesta di pena concordata e prima della decisione, la specialità del procedimento non può giustificare un «minor rigore» nell’osservanza del principio generale sancito dagli artt. 111, comma 1, della Costituzione e 125, comma 3, c.p.p. [relativo all’obbligo della motivazione]. [Nella specie la S.C., nell’annullare la sentenza impugnata, ha osservato che la risposta del giudice, che escludeva l’applicazione del cosiddetto «condono» e riteneva di dar corso all’originaria richiesta di pena, risultava sommaria, non bene articolata e compiuta in relazione ai rilievi del richiedente].
Cass. pen. n. 839/1996
A seguito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell’imputato, il giudice per le indagini preliminari può adottare la declaratoria di determinate cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., ma ciò non può fare con provvedimento de plano, ma solamente con il rito tipico della fase in corso, cioè l’unico rito a sua disposizione per definire il processo davanti a sé, che è quello camerale dell’udienza preliminare. Né tale procedura è incompatibile con l’obbligo della immediata dichiarazione della causa di non punibilità. L’espressione «immediata declaratoria», peraltro contenuta soltanto nella rubrica della norma, non implica l’adozione del procedimento de plano, ma denota esclusivamente un rapporto di precedenza rispetto ad altri provvedimenti decisionali e, in particolare, rispetto a provvedimenti istruttori. Ne consegue che, ai fini di cui all’art. 129, il Gip non può avvalersi nell’udienza preliminare dei poteri di cui all’art. 422 c.p.p.
Cass. pen. n. 456/1996
In tema di censure attinenti una pretesa erronea declaratoria di una causa di non punibilità, con l’impugnazione si realizza una devoluzione ope legis di ogni questione, anche se non investita dai motivi di ricorso, attinente alla corretta applicazione della causa di non punibilità e con la conseguente necessità di un controllo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti in fatto che legittimino il suo riconoscimento nella concreta fattispecie. [Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di non doversi procedere per intervenuta sanatoria in materia tributaria, la S.C., al di là delle censure proposte dal P.M. ricorrente non condivise, ha individuato in altri fatti, ritenuti come erroneamente valutati dalla sentenza impugnata, l’efficacia preclusiva della configurabilità dell’esimente].
Cass. pen. n. 10537/1994
Anche nel sistema del nuovo codice, pur in assenza di una norma analoga a quella di cui all’art. 591 c.p.p. 1930, è consentita l’applicazione dell’indulto in sede di cognizione, come si evince dagli artt. 129 e 300 c.p.p. 1988, che postulano necessariamente la possibilità di una declaratoria di estinzione della pena anche durante il giudizio di cognizione.
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