12 Mag Art. 69 — Morte dell’imputato
1. Se risulta la morte dell’imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell’articolo 129.
2. La sentenza non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona [ 649 c.p.p.], qualora successivamente si accerti che la morte dell’imputato è stata erroneamente dichiarata.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 34400/2001
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dopo la morte dell’imputato è inammissibile per mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale, che costituisce uno dei presupposti essenziali del processo. [In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore dopo la morte dell’imputato avverso la sentenza di estinzione per ottenere una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p.].
Cass. pen. n. 4746/1995
La mancanza di una condizione di procedibilità, come la querela, osta all’inizio di qualsiasi attività processuale, e quindi, di qualsiasi altra indagine in fatto, compresa quella riguardante l’esistenza in vita dell’imputato. [Fattispecie nella quale è stata respinta la tesi del ricorrente procuratore generale, secondo cui la declaratoria di estinzione per morte del reo ha priorità rispetto a quella pronunciata per difetto di querela].
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