Art. 68 – Codice di procedura penale – Errore sull’identità fisica dell’imputato
1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129 [620 lett. g), 667 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 5622/1995
Quando il pretore ha fondati motivi per ritenere che le generalità con cui viene identificata una persona nei cui confronti è stata avanzata richiesta di emissione del decreto penale di condanna siano fittizie, non potendosi ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta del decreto penale, deve richiedere al pubblico ministero ulteriori accertamenti nell'ambito dei sui poteri funzionali e non può dichiarare, ex art. 129 c.p.p., non doversi procedere per essere ignoto l'autore del fatto, in quanto non identificato né identificabile.