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Art. 67 — Incertezza sull’età dell’imputato

Art. 67 — Incertezza sull’età dell’imputato

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne, l’autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 21312/2017

In tema di riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice per i minorenni, quella del primo presuppone la certezza della maggiore età dell’autore del reato, mentre quella del secondo ha ad oggetto non solo i reati commessi da minori di età, ma anche quelli per cui non é certa l’età dell’autore per esserne ignota la data di commissione

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Cass. pen. n. 1839/2017

In tema di accertamento dell’età dell’indagato, i dati emergenti da un documento di identità estero di provenienza certa e di autenticità verificata [nella specie un passaporto accompagnato dal visto di ingresso rilasciato dall’autorità italiana], prevalgono sulle diverse risultanze dell’esame radiografico, anche in considerazione del margine di errore delle tabelle di comparazione.

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Cass. pen. n. 2690/2012

L’incertezza insuperabile sull’individuazione del “tempus commissi delicti”, ove il dato rilevi per la determinazione della competenza del giudice per i minorenni o per il giudice ordinario, impone, in applicazione del generale principio del “favor rei”, l’adozione del provvedimento di trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

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Cass. pen. n. 18336/2003

Costituisce idoneo strumento di accertamento dell’età dell’imputato l’esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell’organismo nell’età evolutiva.

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Cass. pen. n. 10041/2002

Sussiste la competenza del Gip del tribunale ordinario in relazione al luogo dove è stato eseguito il fermo di persona asseritamente maggiorenne a provvedere alla convalida dello stesso anche nel caso in cui nel corso dell’udienza camerale sorga incertezza sulla minore età del fermato, in considerazione della natura perentoria dei brevissimi termini fissati per la convalida e della sanzione dell’inefficacia della misura precautelare prevista nel caso di loro violazione.

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Cass. pen. n. 2874/1998

La sentenza pronunciata contro un minore non imputabile al momento del fatto è giuridicamente inesistente: tale inesistenza deve essere rilevata e dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonostante la formazione del giudicato.

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Cass. pen. n. 183/1997

Il giudice può legittimamente non ritenere attendibili i dati anagrafici risultanti da un documento di identità, facendo esso fede fino a querela di falso solo con riferimento all’autorità che lo ha emanato e non per quanto riguarda la veridicità delle attestazioni ivi contenute e discendenti dalle dichiarazioni dell’intestatario del documento. [Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di conferma di una misura cautelare emessa nei confronti di un soggetto ritenuto maggiorenne e come tale riconosciuto attraverso una apposita consulenza tecnica, nonostante che lo stesso, dalla dichiarazione annotata sul passaporto rilasciato dal consolato in Italia dello Stato di appartenenza al proprio genitore, risultasse essere indicato come minorenne].

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Cass. pen. n. 2993/1993

In tema di accertamento dell’età dell’indagato, le risultanze di un documento del quale non si conosce l’efficacia identificativa e fidefacente — indipendentemente da una formale contestazione di falsità — promanando esso da autorità estera, non essendo tradotto e non evidenziandosene la certa provenienza, debbono necessariamente cedere agli esiti di esami radiografici ed antropometrici. [Fattispecie in cui dagli esami medici era emerso che l’indagato era maggiore di età, in contrasto con le risultanze del documento di identità straniero in suo possesso; la Cassazione, risolvendo il conflitto insorto tra il giudice ordinario e quello minorile ha affermato la competenza del primo osservando, sulla scorta del principio di cui in massima, che nella specie non si ravvisava nemmeno la semplice insorgenza del dubbio in ordine all’età dell’indagato, che avrebbe comportato la trasmissione degli atti al giudice minorile].

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Cass. pen. n. 2867/1992

In tema di accertamento sull’età del minorenne, non è operante la presunzione della minore età, di cui all’art. 8, secondo comma, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel caso in cui, a fronte dell’esame radiografico delle ossa carpali — che abbia nitidamente accertato una saldatura pressoché completa dei nuclei ipofisari radiale e ulnare — con quadro radiologico compatibile con una età di almeno diciotto anni, il difensore abbia prodotto allegandole al ricorso, fotocopie di alcune pagine disgiunte di un passaporto, prive di qualsiasi crisma di autenticità in ordine alla originalità, unitarietà e riferibilità delle indicazioni ivi contenute — secondo le quali l’imputata avrebbe avuto meno di quindici anni — poiché siffatta produzione non può generare dubbi sulla minore età.

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