Art. 66 bis – Codice di procedura penale – Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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