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Art. 150 — Morte del reo prima della condanna

Art. 150 — Morte del reo prima della condanna

La morte del reo, avvenuta prima della condanna [ c.p.p. 533, 442, 648, 650 ], estingue il reato [ c.p.p. 69 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 47894/2017

La morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile contro la sentenza di assoluzione dell’imputato).

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Cass. pen. n. 5870/2012

La morte dell’imputato, intervenuta prima dell’irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate “ex lege”senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale.

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Cass. pen. n. 25615/2009

La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato prevale su quella di prescrizione, avendo quest’ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto.

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Cass. pen. n. 31314/2005

Il giudice dell’impugnazione penale (nella specie, la Corte di cassazione) non può decidere ai soli effetti civili ex art. 578 c.p.p. nel caso di morte dell’imputato, atteso che la possibilità di deliberare sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo è limitata soltanto all’estinzione del reato per amnistia o prescrizione e, per il carattere speciale della disciplina, non può essere analogicamente estesa ad altre cause estintive.
L’intervenuta estinzione del reato per morte del reo, nel determinare la cessazione del rapporto processualpenalistico, comporta anche la caducazione delle statuizioni civilistiche adottate con la sentenza non ancora definitiva nei di lui confronti.

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Cass. pen. n. 13910/2004

La causa di estinzione del reato di cui all’art. 150 c.p. prevale su ogni altra causa di estinzione e quindi anche sulla prescrizione, qualora non risultino elementi idonei a suffragare la sussistenza di una causa di non punibilità, di immediata applicazione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (Nella specie la Corte di cassazione, nell’annullare senza rinvio la sentenza per morte dell’imputato il cui reato era stato già dichiarato prescritto, ha dovuto dichiarare anche inammissibile il ricorso della parte civile, stante l’inapplicabilità del disposto dell’art. 578 c.p.p. che impone al giudice di decidere sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni civili esclusivamente nei casi di estinzione del reato per amnistia o prescrizione).

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Cass. pen. n. 49457/2003

La morte dell’imputato, se determina il difetto di legittimazione del difensore a proporre impugnazione, determina anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche e, quindi, il venir meno sia dell’interesse degli eredi dell’imputato a farle eliminare, sia l’interesse della parte civile a vederle riaffermate. (Affermando il principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile contro la sentenza erroneamente resa dal giudice di appello di estinzione del reato per morte del reo, quantunque il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per essere intervenuta la morte dell’imputato, con conseguente estinzione della procura al difensore e cessazione del rapporto processuale).

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Cass. pen. n. 31470/2003

Il provvedimento pronunciato nei confronti di un imputato dopo la sua morte deve considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto manca il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva e nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti. È compito del giudice che ha emesso la pronuncia dichiararne la giuridica inesistenza dovuta all’estinzione del reato per morte dell’imputato, intervenuta prima della pronuncia medesima. Tale potere-dovere compete anche alla Corte di cassazione, nonostante l’inoppugnabilità dei suoi provvedimenti, proprio perché è finalizzato a rilevare, per ragioni di giustizia non solo formale, una situazione alla quale non possono riconnettersi effetti giuridici di sorta. (Nel caso di specie, la sentenza di rigetto dell’impugnazione).

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Cass. pen. n. 11856/1995

La morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato, con l’enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., tanto più quando non risulti, dal testo del provvedimento impugnato l’evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione e non emergano elementi che rendano palese l’incapacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti.

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Cass. pen. n. 2810/1994

La morte della persona sottoposta a misura di prevenzione, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione avverso il relativo provvedimento implica l’estinzione della misura e priva di interesse il ricorso stesso, in ordine al quale la Corte di cassazione deve emettere pronuncia di non luogo a provvedere.

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Cass. pen. n. 3977/1991

Nel caso in cui l’imputato sia deceduto anteriormente alla pronuncia da parte della Cassazione dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso dal medesimo proposto, deve essere dichiarata l’inesistenza di detta ordinanza, non potendosi ritenere giuridicamente esistente un provvedimento giudiziale adottato nei confronti di persona deceduta e deve essere eliminata la pronuncia di condanna al pagamento delle spese del procedimento conseguenziale alla declaratoria di inammissibilità.

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Cass. pen. n. 3056/1990

La sentenza che abbia pronunciato nel merito dopo la morte del reo è giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva e nei cui confronti la sentenza stessa è pronunciata. Spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza il potere-dovere di dichiararne l’inesistenza giuridica dovuta all’estinzione del reato per morte del reo intervenuta prima della sentenza medesima.

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Cass. pen. n. 1502/1990

Il procedimento penale iniziato contro persona deceduta al momento del promovimento dell’azione penale è viziato da inesistenza giuridica per la mancanza di un presupposto processuale essenziale. L’inesistenza del procedimento non determina in nessun caso la formazione del giudicato e può essere fatta valere in ogni momento, anche in sede di incidente di esecuzione promosso per conseguire la revoca di una confisca disposta con la sentenza istruttoria che ha concluso quel processo e anche quando vi sia stato un precedente provvedimento di rigetto.

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