16 Mar Art. 149 — Consiglio di Patronato e Cassa delle ammende
Posted at 13:01h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Primo – Dei reati in generale > Titolo V – Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena > Capo II – Della esecuzione della pena
[ Presso ciascun tribunale è costituito un consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:
1. prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;
2. prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.
Alle spese necessarie per l’opera di assistenza dei consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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