14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31470 del 25 luglio 2003
Testo massima n. 1
Il provvedimento pronunciato nei confronti di un imputato dopo la sua morte deve considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto manca il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva e nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti. È compito del giudice che ha emesso la pronuncia dichiararne la giuridica inesistenza dovuta all’estinzione del reato per morte dell’imputato, intervenuta prima della pronuncia medesima. Tale potere-dovere compete anche alla Corte di cassazione, nonostante l’inoppugnabilità dei suoi provvedimenti, proprio perché è finalizzato a rilevare, per ragioni di giustizia non solo formale, una situazione alla quale non possono riconnettersi effetti giuridici di sorta. [ Nel caso di specie, la sentenza di rigetto dell’impugnazione ].
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