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Art. 444 — Applicazione della pena su richiesta

Art. 444 — Applicazione della pena su richiesta

1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria .

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato .

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata , ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti . Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3 . Si applica l’articolo 537 bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale [ 163 c.p. ] non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’articolo 317 bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 48347/2018

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia ritenuta l’insussistenza di uno dei reati satellite, la Corte di cassazione deve procedere alla eliminazione della porzione di pena inflitta per il reato ritenuto insussistente nella misura determinata dall’accordo. [Fattispecie in tema di violazione obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in cui la Corte ha ritenuto che l’inosservanza di prescrizioni generiche, come quelle di vivere onestamente e di rispettare le leggi, non integra il reato].

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Cass. pen. n. 48342/2018

In tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione della parte civile è avvenuta prima dell’accordo per l’applicazione della pena. [Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile poiché, malgrado le istanze di applicazione pena erano state presentate in una prima udienza poi rinviata preliminarmente, non si poteva però ritenere che il giudizio era ormai ristretto alla sola decisione dell’accoglibilità della richiesta di patteggiamento].

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Cass. pen. n. 40986/2018

La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l’irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a], e 585, comma secondo, lett. a], cod. proc. pen., decorre – esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall’osservanza del predetto termine – dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento.

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Cass. pen. n. 30064/2018

In tema di patteggiamento, la doglianza relativa alla mancata motivazione circa la confisca del denaro può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore da 3 agosto 2017, riguardando un aspetto della decisione estraneo all’accordo sull’applicazione della pena.

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Cass. pen. n. 25257/2018

In tema di patteggiamento, l’art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto con la legge 27 maggio 2015, n. 69, prevede, per alcuni delitti ivi indicati, un requisito di ammissibilità della richiesta di applicazione della pena che, influendo sull’applicabilità e legittimità del rito, ha natura esclusivamente procedimentale; ne consegue che detta norma trova applicazione anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. [In motivazione la Corte ha aggiunto che detto requisito opera “ab extrinseco” rispetto all’accordo, senza mutarne l’oggetto né influire sull’operatività della confisca di cui all’art. 322-ter cod. proc. pen.].

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Cass. pen. n. 14123/2018

In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, atteso che, in caso di applicazione della pena, detto beneficio discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e] e 25, comma 1, lett. e], d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

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Cass. pen. n. 12903/2018

In tema di casellario giudiziale, il beneficio della non menzione della pronuncia nello stesso, previsto dagli artt. 24 e 25 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, si applica anche nel caso di sentenza relativa a cd. patteggiamento allargato.

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Cass. pen. n. 6538/2018

In tema di patteggiamento, la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all’accordo tra il pubblico ministero e l’imputato ed è oggetto di un autonomo capo della sentenza che deve essere adeguatamente motivato dal giudice sulle singole voci riferibili all’attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate.

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Cass. pen. n. 48373/2017

Non viola in divieto di “reformatio in peius” il giudice dell’esecuzione che, nel rideterminare la pena inflitta, ex art. 444 cod. proc. pen., per reati aventi ad oggetto droghe “leggere”, divenuta illegale per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, applica la diminuzione di pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti prevalenti non nella misura massima consentita, così come invece avvenuto nell’originaria sentenza di patteggiamento. [Fattispecie in cui, mancato l’accordo tra le parti, il giudice aveva provveduto ex artt. 132 e 133 cod. pen.].

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Cass. pen. n. 13534/2017

In tema di patteggiamento, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, avanzata dall’imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo.

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Cass. pen. n. 41676/2016

In tema di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per più reati unificati dalla continuazione, qualora, nelle more del giudizio di cassazione, sia sopravvenuta per uno di essi l’abolitio criminis, la Corte di cassazione deve procedere allo scomputo della pena prevista per il reato abrogato, trattandosi di potere che spetta al giudice che dichiari l’abrogatio criminis e che è, comunque, riconducibile alla previsione di cui all’art. 619, comma terzo, cod. proc. pen., per la quale la S.C. ha il potere di rettificare la specie o la quantità della pena quando ciò derivi dall’applicazione di legge più favorevole all’imputato, ancorché sopravvenuta alla proposizione del ricorso, sempre che non siano necessari nuovi accertamenti di fatto. [Fattispecie in cui la pena per il delitto abrogato non era la pena base, ma costituiva solo una frazione dell’aumento per la continuazione determinata dalle parti].

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Cass. pen. n. 39527/2016

In tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile, a meno che non ritenga di compensarle, a condizione che la costituzione della parte civile sia avvenuta prima dell’accordo per l’applicazione della pena. [Fattispecie in cui la Corte ha annullato la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile la cui costituzione era avvenuta in udienza preliminare, successivamente al deposito in cancelleria della richiesta di patteggiamento corredata dal consenso dell’imputato].

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Cass. pen. n. 18953/2016

In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l’art.157 comma settimo cod.proc.pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. [In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora il giudice non rilevi l’intervenuta prescrizione ex art.129 cod.proc.pen., l’errore può essere dedotto con ricorso in cassazione].

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Cass. pen. n. 10109/2016

È inammissibile la richiesta di patteggiamento riguardante soltanto alcuni dei reati contestati all’interno di uno stesso procedimento, salvo che l’azione penale sia stata esercitata nei confronti del medesimo imputato per fatti tra loro non connessi, o che comunque non potrebbero essere nemmeno riuniti ai sensi dell’art. 17, cod. proc. pen., nel qual caso la separata definizione è utile alla speditezza del processo.

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Cass. pen. n. 37107/2015

In tema di sostanze stupefacenti, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudicato permane quanto ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua attribuibilità soggettiva e alla sua qualificazione giuridica, ma il giudice della esecuzione deve rideterminare la pena, attesa la sua illegalità sopravvenuta, in favore del condannato con le modalità di cui al procedimento previsto dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. e solo in caso di mancato accordo, ovvero di pena concordata ritenuta incongrua, provvede autonomamente ai sensi degli artt. 132- 133 cod. pen.
La pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, deve essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale, e ciò anche nel caso in cui la pena concretamente applicata sia compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità.

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Cass. pen. n. 10405/2015

È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l’accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente ma è, tuttavia, necessario che l’inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione.

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Cass. pen. n. 8997/2015

Qualora la richiesta di patteggiamento, proposta a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, venga rigettata, resta preclusa all’imputato la possibilità di richiedere che si proceda con giudizio abbreviato, se tale istanza non sia stata formulata in via subordinata, unitamente a quella di patteggiamento, nei termini di legge. [Nella specie, la richiesta di patteggiamento presentata tempestivamente, era stata rigettata perché proposta da soggetto recidivo ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., in riferimento a pena detentiva superiore ai due anni].

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Cass. pen. n. 7128/2015

In tema di riti alternativi, la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di giudizio immediato non impedisce la conversione del rito in patteggiamento a condizione che, all’udienza appositamente fissata per la definizione del processo, l’imputato formuli l’istanza di applicazione della pena concordata prima della formale ammissione del giudizio abbreviato.

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Cass. pen. n. 2258/2015

In caso di omessa dichiarazione di falsità di un documento con la sentenza di patteggiamento, la Corte di cassazione non può adottare i provvedimenti previsti dall’art. 537 c.p.p., che richiedono una specifica motivazione implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione.

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Cass. pen. n. 2011/2015

La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena precisamente determinata o determinabile in relazione ad un reato satellite, ritenuto nel giudizio di legittimità interamente assorbito in altro reato più grave, deve essere annullata senza rinvio a norma dell’art. 620, comma primo, lett. l, c.p.p., limitatamente al reato assorbito, posto che, per il principio di conservazione degli atti giuridici, la Corte di cassazione può, in tal caso, limitarsi ad eliminare la relativa pena e a rideterminare il trattamento sanzionatorio in attuazione dell’originario accordo concluso tra le parti per il reato base. [Fattispecie in cui la Corte ha rideterminato la pena eliminando l’aumento a titolo di continuazione per il reato di detenzione di materiale pornografico ritenuto assorbito in quello più grave di pornografia minorile].

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Cass. pen. n. 1609/2015

Il termine per impugnare la sentenza di patteggiamento emessa nel corso delle indagini preliminari, nel caso di mancato deposito della motivazione contestualmente alla pubblicazione del provvedimento, decorre dalla data di notificazione di questo all’imputato, a norma dell’art. 585, comma secondo lett. a] cod.proc.pen. [In motivazione, la Corte ha anche escluso che, nel caso di sentenza di patteggiamento pronunciata nel corso delle indagini preliminari, debba procedersi a notifica dell’estratto contumaciale, rilevando che l’istituto della contumacia, pure prima dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, non ha contemplato per i procedimenti in camera di consiglio diversi dall’udienza preliminare].

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Cass. pen. n. 1246/2015

In tema di sentenza di patteggiamento emessa nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, qualora il giudice abbia determinato per il deposito della motivazione un termine maggiore di quello previsto dalla legge ed il deposito avvenga tempestivamente rispetto alla data indicata e comunicata alle parti mediante la lettura del dispositivo, il termine legale per l’impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla scadenza del termine giudiziale, senza necessità di ulteriori avvisi alle parti rese edotte attraverso la pubblicazione della sentenza ex art. 548, comma primo, c.p.p..

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Cass. pen. n. 250/2015

Nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.. [Nella specie, relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto l’assenza ed illogicità della motivazione in ordine all’esclusione dell’immediato proscioglimento ai sensi degli artt. 129 c.p.p. e 75 d.p.r. n. 309 del 1990].

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Cass. pen. n. 33799/2014

L’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, essendo una misura sostitutiva della detenzione in carcere e non una misura di sicurezza, esula dall’accordo delle parti sull’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e può essere disposta direttamente dal giudice, all’esito di una valutazione discrezionale dei parametri normativi, con una statuizione che l’interessato, in assenza della domanda di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha un interesse concreto ed attuale ad impugnare.

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Cass. pen. n. 30590/2014

In tema di patteggiamento, va annullata senza rinvio, a norma dell’art. 620, comma primo, lett. l], cod. proc. pen., la sentenza di applicazione di pena concordata con la quale il giudice, in accoglimento della richiesta delle parti di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria formulata senza specificazione alcuna del criterio di ragguaglio, nè dell’entità complessiva della sanzione, abbia illegittimamente applicato, ad un fatto commesso dopo l’entrata in vigore, della legge 15 luglio 2009, n. 94, i criteri di conversione previsti dalla disciplina previgente, potendo la Corte di Cassazione provvedere direttamente alla determinazione della pena pecuniaria attraverso una operazione di mero calcolo matematico che non viola il criterio sinallagmatico alla base della richiesta di patteggiamento.

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Cass. pen. n. 23643/2014

Per l’esclusione dal patteggiamento a pena detentiva superiore a due anni [cosiddetto “patteggiamento allargato”], non è sufficiente che dal certificato penale dell’imputato emerga una situazione di recidiva qualificata, ma occorre che la stessa sia stata espressamente riconosciuta e dichiarata dal giudice.

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Cass. pen. n. 21776/2014

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione, proposto dall’imputato avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale lo stesso lamenta unicamente l’applicazione di una pena che, fissata in sentenza nella misura concordata, è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere applicata in conformità delle previsioni di legge.

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Cass. pen. n. 17662/2014

In tema di patteggiamento, l’illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 185 c.p., conseguente alla violazione della preclusione per il giudice che pronuncia sentenza ex art. 444 c.p.p. di adottare statuizioni implicanti una decisione sul rapporto civile o inerenti al titolo risarcitorio, può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione, per mezzo della impugnazione della sentenza viziata, ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l’intangibilità del giudicato.

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Cass. pen. n. 13032/2014

Non è invocabile la revisione, ex art. 630, comma primo, lett. a] cod. proc. pen., della sentenza di applicazione della pena sul solo presupposto dell’intervenuta successiva sentenza di assoluzione all’esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti.

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Cass. pen. n. 41137/2013

Il Procuratore Generale non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal P.M. che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall’accordo. [Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che si doleva del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma quinto, d.p.r. n. 309 del 1990].

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Cass. pen. n. 15009/2013

In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. [Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso sia la rilevanza di decisioni che, in sede cautelare, avevano ritenuto l’insussistenza dei reati contestati sia l’ammissibilità di motivi la cui valutazione implicava la necessità di una verifica dibattimentale].

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Cass. pen. n. 11284/2013

In tema di riti alternativi, è inammissibile la richiesta di patteggiamento parziale in quanto la caratteristica di essi di essere funzionalmente orientati alla rapida definizione del processo in ordine a tutti i reati contestati ne rende incompatibile un’utilizzazione differenziata solo per la decisione di alcune imputazioni tra quelle contestate, con la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie per le altre imputazioni.

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Cass. pen. n. 7401/2013

In tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti. [Fattispecie relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità dei fatti prevista dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309].

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Cass. pen. n. 6157/2013

In tema di patteggiamento, è inammissibile l’impugnazione della sentenza che applica la pena nella misura finale esattamente concordata dalle parti, anche se non sia concessa un’attenuante pure prevista nell’accordo, ma non esplicitamente calcolata ai fini della concreta quantificazione della sanzione.

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Cass. pen. n. 38070/2012

In tema di patteggiamento, l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell’altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell’altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all’imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione.

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Cass. pen. n. 37967/2012

Nell’accordo sull’applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza le parti non possono prima procedere alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia in ordine ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive ed alle conseguenze nel caso di violazione, di guisa che essi possono trovare applicazione individualmente, senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino determinando un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene.

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Cass. pen. n. 11209/2012

In tema di patteggiamento, il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena è sempre revocabile qualora, dopo la stipulazione del patto e prima della pronuncia della sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., sia sopravvenuta una legge più favorevole o tale ritenuta dall’interessato, che alteri la precedente valutazione di convenienza sulla base della quale la parte si sia determinata a chiedere o ad acconsentire all’accordo.

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Cass. pen. n. 5027/2012

La sentenza di “patteggiamento” non impone al giudice una specifica motivazione sull’esclusione dell’operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena, in quanto la ratifica dell’accordo presuppone che egli abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti.

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Cass. pen. n. 3107/2012

In tema di cosiddetto “patteggiamento allargato”, allorché sia applicata una pena detentiva superiore ai due anni, congiunta o meno a pena pecuniaria, è consentita, nei congrui casi, l’applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand’anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell’imputato. [In motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di conseguenze prevedibili, l’imputato può sempre evitarne l’applicazione subordinando l’efficacia della richiesta di patteggiamento all’esclusione delle pene accessorie o delle misure di sicurezza, con facoltà per il giudice di rigettarla ove ritenga di doverle applicare].

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Cass. pen. n. 2207/2012

L’erronea indicazione del reato base, individuato per la determinazione della pena su cui operare l’aumento per la continuazione, rileva, ai fini del sindacato di legittimità, solo nel caso in cui, dall’errato recepimento dei termini dell’accordo sulla pena da applicare ai sensi dell’art. 444 c.p.p., derivi l’impossibilità di far coincidere la pena finale indicata con quella concordata dalle parti e non, invece, quando nessuna conseguenza vi sia rispetto alla pena finale oggetto dell’accordo. [In motivazione la Corte – in una fattispecie nella quale il giudice, correttamente ratificando l’accordo tra le parti nella misura finale, aveva però erroneamente individuato quale reato-base quello di furto, punito meno gravemente rispetto a quello previsto dall’art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990 – ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato per carenza di interesse].

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Cass. pen. n. 40288/2011

È ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia stato eccepito. [Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di applicazione della pena, limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, con rinvio al giudice competente per valore in grado d’appello, dovendosi discutere in detta sede solo sul “quantum”].

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Cass. pen. n. 5066/2011

È causa di nullità di ordine generale e a regime intermedio la pronuncia “de plano”, e quindi senza previa fissazione di udienza camerale, della sentenza di patteggiamento, pur dopo l’esercizio dell’azione penale e la notifica del decreto di giudizio immediato

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Cass. pen. n. 35738/2010

Ai fini dell’interdizione al cosiddetto “patteggiamento allargato” nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell’art. 99, comma quarto, c.p., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene “dichiarata”, ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata. [In motivazione, la Corte ha chiarito che la testuale disposizione dall’art. 444, comma 1-bis, c.p.p., la quale fa riferimento a “coloro che siano stati dichiarati recidivi”, è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di specifici “status”, come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richiedono un’apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge].
Nel giudizio che segue ad annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento determinato dall’illegalità della pena [nella specie conseguente a erronea valutazione di prevalenza di circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, pur ritenuta sussistente], le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’accordo annullato e pertanto non è loro preclusa la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi. [Fattispecie in tema di cosiddetto “patteggiamento allargato”, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che non potesse comunque desumersi dall’erronea valutazione del giudice in ordine alla dichiarata subvalenza della recidiva qualificata la sua intenzione di escluderne in radice la rilevanza].
Una volta contestata la recidiva nel reato, anche reiterata, purché non ai sensi dell’art. 99, comma quinto, c.p., qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l’aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all’art. 69, comma quarto, c.p., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81, comma quarto, stesso codice, dall’inibizione all’accesso al cosiddetto “patteggiamento allargato” e alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444, comma 1-bis, c.p.p.; effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità. [Fattispecie relativa ad istanza di cosiddetto “patteggiamento allargato”].

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Cass. pen. n. 41810/2009

La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222, comma secondo bis, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati d’omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. [Fattispecie in tema di sospensione della patente di guida per illeciti di cui all’art. 189, commi sesto e settimo, nuovo c.s.].

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Cass. pen. n. 48477/2008

Ai fini dell’operatività della recidiva qualificata come causa di esclusione del patteggiamento ai sensi dell’art. 444, comma primo-bis, c.p.p., è sufficiente che essa sia stata contestata, in tal senso dovendosi intendere, trattandosi di una circostanza, il concetto di “dichiarazione” al quale si richiama la predetta disposizione per ricomprendere anche le altre situazioni soggettive quali condizione di delinquente abituale, professionale o per tendenza

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Cass. pen. n. 18357/2007

In tema di motivazione della sentenza di «patteggiamento», benché tale sentenza non abbisogni di particolari e approfondite motivazioni, il giudice è nondimeno tenuto a dare contezza del suo convincimento ove la contestazione comporti l’esame specifico di una circostanza che, così come assunta nella contestazione, confligga, di per sè, con il divisamento conclusivamente espresso. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 16629/2007

La subordinazione della concessione della sospensione condizionale all’adempimento dell’obbligo risarcitorio presuppone, a differenza della subordinazione all’obbligo delle restituzioni, la costituzione di parte civile, perché solo in tal caso il giudice penale può prendere in esame, per l’individuazione degli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi connessi causalmente al reato. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 8957/2007

La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell’assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che l’interessato deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all’immediata declaratoria di non punibilità. [La Corte ha precisato che, in ragione di un’inconciliabilità logica con le caratteristiche dell’accertamento nell’applicazione di pena concordata, nella nozione di prove nuove non possono essere ricomprese le prove «non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente», che invece rilevano per la revisione delle ordinarie sentenze di condanna]. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 17781/2006

La sentenza di patteggiamento, in ragione dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, comma primo, n. 1 c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

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Cass. pen. n. 3622/2006

Va mantenuto fermo il principio secondo il quale il P.G. nonostante la supremazia gerarchica e l’autonomia del potere di impugnazione, in omaggio alla regola costituzionale di parità delle parti, non può, una volta intervenuto l’accordo, sostituire la sua volontà a quella manifestata dall’ufficio del P.M. proponendo con i motivi di ricorso censure che si risolvono in un recesso dall’accordo, recesso che, non essendo consentito alle parti, non può essere riconosciuto al altro ufficio del pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 3088/2006

Sulla richiesta di applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., ritualmente proposta dopo la notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari.

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Cass. pen. n. 1853/2006

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purchè il risultato finale non si traduca in una pena illegale.

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Cass. pen. n. 22476/2005

L’istituto della revisione non è ammissibile con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la cui natura non la rende equiparabile ad una pronuncia di condanna. [ Mass. redaz. ].

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Cass. pen. n. 8442/2005

In tema di spese di costituzione e difesa di parte civile, deve ritenersi legittima, in caso di condanna dell’imputato, la liquidazione, in favore della parte civile, anche dell’onorario per l’atto di costituzione e per la procura, nonchè per le voci «corrispondenza» e «sessioni» atteso che l’art. 5 della tariffa penale approvata con D.M. n. 585 del 1994, pur stabilendo che le tariffe ivi indicate valgano anche per la parte civile costituita in giudizio, aggiunge che quest’ultima, «tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile» [principio affermato, nella specie, con riguardo a sentenza di «patteggiamento»].

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Cass. pen. n. 6755/2005

In tema di patteggiamento, la persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate atteso che egli, cedente della droga, è parte di un negozio contra legem e dunque non è portatore di alcun interesse legale alla restituzione di somme costituenti illecita controprestazione. Ne consegue che, se l’imputato non contesta in radice la provenienza del denaro, il suo ricorso va dichiarato inammissibile. [Ha specificato la Corte che ciò è particolarmente evidente alla luce delle modifiche dalla legge n. 134 del 2003 all’art. 445 c.p.p. in tema di confisca, che – consentendola anche quando essa è facoltativa ex art. 240 c.p. – comportano soltanto, nel caso di facoltatività della misura, l’obbligo per il gudice di specifica motivazione].

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Cass. pen. n. 4419/2005

In tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 e segg. c.p.p., poiché la decisione del giudice che ratifica l’accordo corrisponde all’interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l’incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un’utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell’incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevabilità di ufficio. [Fattispecie nella quale l’imputato, dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato, aveva tempestivamente chiesto al Gip – e ottenuto dopo la prestazione del consenso del P.M. – l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., censurandone poi la decisione sull’unico rilievo che competente a pronunciarsi sarebbe stato il giudice del dibattimento; la Corte, nell’enunciare il principio di cui sopra, ha ritenuto la declaratoria di nullità preclusa dalla inammissibilità dell’impugnazione dovuta a carenza di interesse]

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Cass. pen. n. 2061/2005

Il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza di patteggiamento ha margini molto ristretti. Infatti, il giudice di legittimità, oltre a non poter entrare nel merito delle pattuizioni, non può sindacare la congruità della pena, il titolo del reato [a meno che sia palesemente erroneo] e la concessione delle attenuanti, né può rimettere in discussione i presupposti della responsabilità dell’imputato. Sono pertanto inammissibili i ricorsi dell’imputato e del P.G. che puntavano a rimettere in discussione, in sede di legittimità, la qualificazione giuridica del fatto [nella specie, l’asserita qualificabilità della detenzione di sostanza stupefacente come finalizzata a uso personale, anziché allo spaccio] e il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva.

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Cass. pen. n. 4903/2004

Qualora il giudice nell’applicare la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per errore di calcolo, abbia applicato una pena superiore a quella richiesta, la Corte di cassazione può rettificare la sentenza ai sensi dell’art. 619 comma secondo c.p.p., riducendo la pena alla misura concordata senza disporre annullamento.

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Cass. pen. n. 2900/2004

In tema di patteggiamento, la prescrizione maturata antecedentemente alla scelta pattizia non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l’adesione all’accordo fra le parti costituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non piú revocabile.

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Cass. pen. n. 2076/2004

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta la mancanza, l’insufficienza o la contraddittorietà della prova non possono dar luogo a pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. salvo che, trattandosi di mancanza, questa si presenti come assoluta ed irreversibile, anche nella prospettiva di eventuali sviluppi in sede dibattimentale.

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Cass. pen. n. 47688/2003

In tema di patteggiamento, l’omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di restituzione dei beni in sequestro, anche se oggetto di accordo tra le parti, non comporta la nullità della sentenza, giacchè la richiesta di applicazione della pena può essere soltanto subordinata alla sospensione condizionale e, in tal caso, l’omessa concessione determina la nullità della sentenza.

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Cass. pen. n. 47289/2003

È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all’art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134 [modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti], in quanto tale richiesta, ammessa nei processipenali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all’art. 446, comma 1, c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione

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Cass. pen. n. 26728/2003

Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta che abbia disposto la confisca di denaro ricavato dalla cessione di stupefacenti è inammissibile per carenza di interesse, sebbene la misura, riguardando il profitto e non il prezzo del reato, e dunque un bene non assoggettato obbligatoriamente a confisca [art. 240, secondo comma, c.p.], risulti adottata fuori dai casi in cui è consentita dalla disciplina del cd. patteggiamento [art. 445, primo comma, c.p.p.]. Ciò in quanto il ricorrente, dato che la somma irritualmente confiscata è oggetto di prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative, non potrebbe comunque vantare un diritto alla relativa restituzione.

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Cass. pen. n. 26402/2003

Qualora, con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il giudice abbia omesso di decidere anche sulla connessa [ex art. 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689] e contestata violazione amministrativa, non per questo viene meno la validità dell’accordo fra le parti e della sentenza che lo ha recepito, fermo restando che il giudice dovrà pur sempre pronunciarsi, sia pure separatamente, anche sulla violazione amministrativa, essendo previsto che la sua competenza venga meno solo qualora il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

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Cass. pen. n. 25879/2003

In materia di reati edilizi, qualora venga proposto ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento disponente la sanzione della confisca amministrativa di manufatto abusivo, la Corte Suprema di Cassazione può, senza violare il divieto di reformatio in peius e il principio devoluti, annullare senza rinvio la sentenza limitatamente alla disposizione della confisca e disporre l’applicazione della sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione, la cui irrogazione costituisce atto dovuto e non discrezionale

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Cass. pen. n. 21203/2003

L’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti l’istanza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, ma può solo esserlo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio, in quanto si tratta di provvedimento non definitivo, posto che tale richiesta può essere riproposta e può trovare accoglimento nel giudizio ordinario.

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Cass. pen. n. 20592/2003

Il giudice, nell’applicare la pena di svolgimento di lavoro di pubblica utilità concordata dalle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, deve specificare il tipo di attività da svolgere e l’ente convenzionato presso cui effettuare il lavoro, al fine di consentire la corretta osservanza della sanzione inflitta, come previsto dall’art. 3 D.M. 26 marzo 2001 per le sentenze di condanna alle quali va equiparata, sotto questo profilo, la sentenza di “patteggiamento”.

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Cass. pen. n. 19788/2003

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, nel ratificare il contenuto dell’accordo intervenuto tra l’imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i dati della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di un obbligo la cui determinazione è considerata dalla legge come facoltativa, ma che è rimasto del tutto estraneo alla pattuizione [nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l’obbligo del giudice di ordinare la demolizione anche a seguito di sentenza ex art. 444-448 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 13038/2003

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti qualora per mero errore il giudice abbia applicato una pena inferiore al minimo edittale e cioè giorni 14 di reclusione invece di giorni 15, emergendo l’univoca volontà delle parti di applicare il minimo della pena detentiva, la Corte di Cassazione non deve annullare la sentenza ma procedere alla rettifica.

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Cass. pen. n. 11042/2003

In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, qualora risulti dagli atti un reato non contestato, connesso ai sensi dell’art. 12 lett. b] c.p.p. e che non comporti alcuno spostamento della competenza per materia e per territorio, il giudice non ha l’obbligo di respingere l’accordo per incompletezza della contestazione perché è sempre possibile una contestazione autonoma del reato con applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato.

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Cass. pen. n. 6521/2003

In sede di applicazione pena su richiesta delle parti il giudice, mentre ha l’obbligo di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, previa verifica generica delle condizioni di legittimazione della costituzione e di ammissibilità della domanda, non può compiere alcuna valutazione sull’atto di transazione prodotto in giudizio, né al fine di verificare se esso sia stato esaustivo delle obbligazioni nascenti in capo all’imputato, né al fine di verificare il venir meno dell’interesse ad agire della persona offesa, poiché la transazione sul danno non preclude il diritto a far valere eventali danni emersi successivamente alla sottoscrizione della transazione.

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Cass. pen. n. 1282/2003

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, compito fondamentale del giudice è il controllo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ciò al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell’art. 444 c.p.p. e dell’art. 112 Cost.; ne deriva che il giudice deve dare adeguatamente conto in motivazione dell’effettuazione di tale controllo. [Nella specie la Corte ha annullato una sentenza di patteggiamento impugnata dal Procuratore generale in quanto ha ritenuto che non vi fosse alcun argomento in motivazione che giustificasse la corretta qualificazione giuridica dei fatti, mentre la mera lettura del capo d’imputazione induceva a ritenerla errata dovendosi ravvisare nella condotta ascritta gli estremi del tentativo di rapina impropria e non il furto aggravato in concorso con la resistenza a p.u. e con le lesioni volontarie aggravate].

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Cass. pen. n. 15724/2002

In sede di incidente di esecuzione, il giudice non può procedere alla restituzione dei beni sequestrati al soggetto nei cui confronti sia stata applicata la pena concordata a norma dell’art. 444 c.p.p. per il reato di ricettazione, qualora questi non abbia provato di esserne proprietario ed abbia fondato la sua richiesta unicamente sul fatto che non siano state presentate altre istanze di restituzione, in quanto, in assenza di prova contraria, la illecita provenienza dei beni in sequestro deve ritenersi accertata in base alla sentenza di patteggiamento [la Corte ha altresì osservato che una diversa conclusione determinerebbe la aberrante conseguenza di trasferire, con provvedimento giudiziale, al detentore illegittimo la proprietà di beni che sono stati sequestrati proprio perché di provenienza illecita].

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Cass. pen. n. 5936/2002

Con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto. [In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione dell’espulsione prevista dall’art. 13, tredicesimo comma, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286].

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Cass. pen. n. 5935/2002

La revoca della sospensione condizionale per effetto di una successiva sentenza di applicazione della pena su richiesta è da escludere non solo quando ricorra l’ipotesi di cui all’art. 168, comma primo, n. 1, c.p. [fatto commesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza con la quale il beneficio era stato concesso], ma anche quando ricorra l’ipotesi di cui al n. 2 dello stesso art. 168, comma primo [fatto commesso anteriormente, per il quale sia stata inflitta una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p.], atteso che anche detta seconda ipotesi, al pari della prima, presuppone che la nuova sentenza contenga l’accertamento dell’avvenuta commissione d un delitto; accertamento da riguardarsi come estraneo alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

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Cass. pen. n. 18122/2002

In tema di patteggiamento, qualora le parti intendano dare al fatto qualificazione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione, il giudice può, attraverso l’esame degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, valutando l’astratta corrispondenza della fattispecie contestata a quella prospettata consensualmente dalle parti, accogliere la richiesta, ma deve dare adeguata ragione della sua decisione, e quello contestato nel capo di imputazione, e precisando da quali elementi tale diversità è stata desunta, nonché le ragioni della difforme qualificazione giuridica.

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Cass. pen. n. 38854/2001

In tema di applicazione della pena su richiesta, qualora sussistano indicazioni non univoche circa la qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell’accordo fra le parti, il giudice è tenuto a fornire sul punto una espressa motivazione e, nel caso ciò non avvenga e l’imputato formuli espressa doglianza, la sentenza dev’essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo perché metta le parti in condizione di formulare una nuova eventuale proposta di applicazione della pena. [Nell’affermare tale principio la Corte ha osservato che la difesa aveva prospettato al giudice, in alternativa alla qualificazione giuridica del fatto posta a fondamento dell’accordo, e cioè il reato previsto dall’art. 609 octies c.p., la diversa ipotesi di reato prevista dall’art. 609 bis c.p. o quella prevista dall’art. 317 c.p., e che le differenze anche in punto di pena fra i diversi reati avrebbero imposto al giudice di specificamente motivare circa le ragioni della soluzione adottata in sentenza]

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Cass. pen. n. 35213/2001

Nel procedimento di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la parte civile deve formulare istanza di condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali non appena il pubblico ministero abbia espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena formulata dall’imputato, restando escluso che detta pretesa possa essere avanzata successivamente, nel corso dell’udienza eventualmente fissata per la decisione del giudice sull’accordo raggiunto tra le parti.

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Cass. pen. n. 34843/2001

La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi – a conclusione del dibattimento – la pena originariamente richiesta dall’imputato, non è appellabile da quest’ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 30505/2001

Atteso il decisivo valore che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, assume il verbale di udienza, in cui vengono consacrate le concordi volontà delle parti, deve ritenersi possibile, in caso di divergenza fra detto verbale ed il dispositivo della sentenza, attribuire prevalenza al primo, quando non vi siano elementi per ritenere che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente ed anche per implicito, distaccarsi dalla determinazione della pena indicata dalle parti o dall’accordo intervenuto. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata applicata la procedura di correzione dell’errore materiale, ex art. 130 c.p.p., per rimediare all’omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., della sospensione condizionale della pena].
Nel procedimento speciale previsto dall’art. 444 c.p.p. la omissione della sospensione condizionale della pena nel dispositivo senza che risulti, neppure per implicito, nella motivazione della sentenza alcuna contraria determinazione da parte del giudice, ed in mancanza di condizioni ostative alla concessione, può essere oggetto del procedimento di correzione ex art. 130 c.p.p. ove risulti dal verbale di udienza la subordinazione dell’accordo alla concessione del predetto beneficio.

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Cass. pen. n. 28942/2001

In materia di giudizio abbreviato, sussiste incompatibilità fra tale rito e quello di applicazione della pena solo nel caso che il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento, e da tale momento resta preclusa all’imputato la possibilità di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato, ma non sussiste alcun motivo che precluda l’accoglimento di tale richiesta, avanzata in via subordinata, allorché l’istanza principale di applicazione della pena sia stata respinta a seguito del mancato consenso del pubblico ministero. Ne consegue che risulta erroneo, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il provvedimento d’inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato motivato dal Gip sulla non proponibilità della stessa in via subordinata.

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Cass. pen. n. 3096/2001

In tema di patteggiamento, con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie [nella specie: sospensione della patente di guida] che ne conseguono di diritto, di talché l’accordo tra le parti circa la durata delle sanzioni medesime non è vincolante per il giudice, che le determina secondo i parametri ai quali rinvia il codice della strada.

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Cass. pen. n. 20383/2001

Nel caso in cui l’imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in presenza del consenso del P.M. il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento. [In applicazione di tale principio la corte ha annullato la decisione del giudice che in assenza del certificato penale dell’imputato aveva pronunciato sentenza ex art. 444 c.p.p. senza pronunciarsi su tale parte della richiesta, disponendo solo successivamente l’acquisizione del predetto certificato].

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Cass. pen. n. 31/2001

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest’ultima quell’accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall’art. 168, comma 1, n. 2, c. p.; viceversa, se già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l’applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall’art. 163 c.p., ma – nelle medesime condizioni – va addirittura revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione ex art. 164, comma 2 n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta ex art. 168, comma 1 n. 2, dello stesso codice, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini.

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Cass. pen. n. 20944/2001

Analogamente a quanto accade per la definizione di procedimento mediante sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche nel giudizio d’appello definito ai sensi dell’art. 599, comma 4, c.p.p., nel quale le parti abbiano dichiarato di concordare sulla determinazione della pena, il giudice, richiesto di definizione del procedimento mediante sentenza che accolga la proposta concordata, dopo aver escluso sulla base degli atti che debba essere pronunciato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, non può nella fase in cui valuta, nelle sue componenti, l’accordo raggiunto dalle parti per l’applicazione della pena, essere restituito nell’esercizio di un potere che ha già consumato; ne consegue che anche l’indicazione nel patto di circostanze attenuanti generiche, vale solo per la determinazione della pena da infliggere in concreto e non già per farne conseguire anche la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, non essendo consentita l’utilizzazione dell’accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione era preordinato.

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Cass. pen. n. 9239/2001

L’avvenuta pronuncia di una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di taluno fra i concorrenti in un medesimo reato non costituisce causa di incompatibilità e di ricusazione del giudice il quale sia poi chiamato a conoscere della posizione degli altri concorrenti, a condizione, però, che tale posizione non risulti essere già stata da lui valutata, in concreto, nella suddetta sentenza, sia pure in modo superficiale e sommario. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l’ordinanza della corte d’appello che aveva respinto la dichiarazione di ricusazione presentata da alcuni imputati di false comunicazioni sociale nei confronti del presidente del collegio giudicante il quale in precedenza aveva pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta di altri imputati dello stesso reato rilevando, nell’occasione — secondo quanto emergeva dal testo di detta sentenza — una serie di fatti potenzialmente interessanti, in senso negativo, la posizione dei ricusanti].

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Cass. pen. n. 3057/2001

In tema di applicazione della pena su richiesta, i termini dell’accordo tra imputato e pubblico ministero [il quale è pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori] non si estendono agli aspetti liquidatori delle spese sostenute dalla parte civile; ne consegue che, non essendo ricompresa l’entità della somma da liquidare nel negozio processuale intercorso tra le parti patteggianti, non può considerarsi preclusa alla parte interessata [l’imputato o la stessa parte civile] la possibilità di dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità.

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Cass. pen. n. 20/2000

In caso di connessione obiettiva tra reato e violazione non costituente reato, il giudice competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla violazione non costituente reato e ad applicare la sanzione per essa stabilita dalla legge, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità; e ciò anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel quale il giudice accerta l’intero fatto, pur nei limiti di una cognizione «allo stato degli atti». [Fattispecie relativa a violazione del codice della strada connessa a reato di lesioni].

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Cass. pen. n. 3252/2000

L’applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 c.p.p. esige l’esistenza di un accordo tra le parti sull’intero contenuto della decisione richiesta al giudice. Ne consegue che, in presenza di un accordo che abbia subordinato espressamente l’applicazione della pena alla restituzione di una cosa sequestrata, il giudice non può ratificare il concordato negozio processuale disponendo, con la sentenza di cui all’art. 444 c.p.p., la confisca della cosa indicata dalle parti come oggetto di un provvedimento di restituzione, anche nella ipotesi in cui la confisca sia obbligatoria.

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Cass. pen. n. 6580/2000

In tema di applicazione della pena su richiesta, qualora, in sede di legittimità, si rilevi che una clausola dell’accordo concluso tra le parti sia stata pattuita in violazione di legge, la sentenza pronunciata a norma dell’art. 444 c.p.p. non può essere annullata solamente in parte qua, ma deve esserlo integralmente, in quanto l’accordo delle parti non è suscettibile di modifica da parte del giudice. [Fattispecie in tema di invalidità della clausola che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile].
In tema di patteggiamento, la divergenza tra volontà e dichiarazione non può essere dedotta come motivo di impugnazione poichè al negozio processuale concluso dalle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., non si applica la disciplina dell’errore dei negozi di diritto sostanziale, bensì il regime delle nullità degli atti processuali il quale non prevede detta divergenza come causa di nullità.

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Cass. pen. n. 1693/2000

Nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

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Cass. pen. n. 1445/2000

In tema di patteggiamento la procedura dettata dagli artt. 444 e ss. c.p.p. è tale per cui la stipulazione del patto fra l’imputato, personalmente [o a mezzo di procuratore speciale], e il pubblico ministero, comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale, vertendo il patto esclusivamente in ordine alla entità della pena e alla considerazione delle eventuali circostanze. [Nella fattispecie, relativa a ricorso per cassazione proposto dal difensore cui non sarebbe stato dato alcun avviso della data dell’udienza di convalida dell’arresto, la Corte, alla stregua dell’enunziato principio, ha chiarito che l’omessa citazione rituale del difensore di fiducia diviene irrilevante a fronte della volontà libera e dichiarata di patteggiare la pena purché sia assicurata la presenza di un difensore [anche di ufficio] che garantisca la conformità del patto alla legge. Ciò in quanto la volontà di stipulare il patto medesimo è prerogativa esclusiva dell’imputato rispetto alla quale [salvo il caso di procura speciale] il difensore non può surrogarsi].

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Cass. pen. n. 1829/2000

Qualora con la sentenza di applicazione della pena su richiesta non sia stata dichiarata la falsità di atti o documenti, tale dichiarazione può essere pronunciata, ai sensi dell’art. 675, comma 1, c.p.p., in sede esecutiva solo a condizione che dal testo della suddetta sentenza risulti l’avvenuto accertamento della falsità. [Nella specie la sussistenza di tale presupposto è stata esclusa sulla base del rilievo che dalla sentenza risultava soltanto un generico richiamo all’assenza di condizioni per una pronuncia assolutoria].

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Cass. pen. n. 5/2000

Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata dalle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art 606, lett. b] c.p.p.

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Cass. pen. n. 400/2000

In tema di patteggiamento, la circostanza che nel computo della pena effettuato in sentenza non sia indicato l’aumento per la continuazione non può essere ritenuta causa di illegittimità della decisione ove la sanzione concordata dalle parti ed applicata dal giudice risulti superiore al minimo edittale e dunque perfettamente legale.

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Cass. pen. n. 489/2000

In tema di patteggiamento, è esclusa la necessità di una specifica motivazione in punto di ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione prospettato dalle parti, essendo sufficiente che il giudice enunci di avere positivamente effettuato l’accertamento ed il controllo della sua ricorrenza, ovvero una succinta e sommaria indicazione degli elementi, comunque ricavabili dalla sentenza, idonei a giustificare la formazione di un logico convincimento sul punto

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Cass. pen. n. 4945/2000

In tema di patteggiamento in appello, poiché la legittima difesa non rientra tra le cause generali di non punibilità, essa è da considerarsi oggetto di rinuncia nel momento in cui viene concordata la pena. La sua sussistenza, pertanto, non può essere riproposta ai sensi dell’art. 129 c.p.p., dal momento che essa non inerisce alla struttura della fattispecie ed alla colpevolezza, ma postula viceversa la esistenza del reato [perfetto nei suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi] e dal momento che il suo riconoscimento comporta la assoluzione con la formula “perché il fatto è stato commesso da persona non punibile”.

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Cass. pen. n. 5018/2000

In tema di applicazione della pena concordata, se è vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l’entità della pena e le modalità della sua determinazione, è pur vero che la eccezione a tale principio è rappresentata dalla illegalità pena applicata. [Fattispecie relativa al delitto di rissa aggravata, per il quale, a seguito di concessione delle attenuanti generiche prevalenti, avrebbe dovuto essere applicata la pena pecuniaria e non, come nel caso in esame, quella detentiva. Nell’enunciare il principio sopra riportato, la Suprema Corte ha ricordato che la fattispecie di cui al comma secondo dell’art. 588 c.p. costituisce non titolo autonomo di reato, ma circostanza aggravante].

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Cass. pen. n. 3251/2000

Deve ritenersi viziata da violazione di legge ed illogicità manifesta la sentenza con la quale il Gip, applicando la pena su richiesta delle parti, dichiari compensate integralmente le spese nei confronti della parte civile, sul rilievo che, essendo stata presentata la richiesta di applicazione ancor prima dell’udienza preliminare, si prospettava a priori l’inutilità della costituzione di parte civile. Infatti la parte civile ha interesse ad interloquire su ogni questione affidata alla valutazione del giudice dalla quale possa derivare un pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, si pure da fare valere in altra sede.

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Cass. pen. n. 20/1999

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del primo comma dell’art. 537 c.p.p., l’accertata falsità di atti o di documenti. [Nell’occasione la Corte ha precisato che la dichiarazione di falsità prescinde dall’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, essendo fondata esclusivamente sull’accertamento – che si renda possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione «allo stato degli atti» – della non rispondenza al vero dell’atto o del documento].
Poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa mediante un atto dispositivo con cui l’interessato abdica all’esercizio del diritto alla prova, l’intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione. [In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la censura, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, tesa a far valere l’insussistenza dell’incarico costituente il titolo in base al quale era stata svolta l’attività pubblica nel corso del cui espletamento erano stati formati gli atti falsi di cui all’imputazione].
Poiché nella sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non può essere pronunciata la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni e, pertanto, non è simmetricamente configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo, deve escludersi che, nell’applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare d’ufficio in mancanza, della domanda dell’interessato, le spese processuali a favore della parte civile. [Nell’occasione la Corte ha altresì precisato che, nella diversa ipotesi in cui l’interessato abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente].

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Cass. pen. n. 4853/1999

La disposizione di cui al comma 2 dell’art. 445 c.p.p., secondo la quale il reato oggetto di una sentenza di patteggiamento è estinto se, nei termini ivi indicati, «l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole», va intesa nel senso che il requisito della «identità» di indole, che deve caratterizzare l’ulteriore reato perché possa operare la preclusione all’estinzione del primo, è riferito esclusivamente alle contravvenzioni e non anche ai delitti. [In applicazione di tale principio la Corte, pur riconoscendo l’assenza del requisito della stessa indole, ha affermato la legittimità della pronuncia del giudice dell’esecuzione che aveva ritenuto ostativa alla declaratoria di estinzione del delitto di truffa — oggetto di patteggiamento — la pendenza, nei confronti dell’interessato, di un procedimento penale per il delitto di lesioni colpose commesso nel quinquennio].

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Cass. pen. n. 3085/1999

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che nell’ipotesi, specificamente prevista dal terzo comma dell’articolo 444 c.p.p., di subordinazione dell’efficacia della richiesta alla sua concessione, può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti. In tale ultima ipotesi, il giudice, ove non possa accogliere la domanda di concessione della sospensione, deve limitarsi a rigettare la stessa chiarendo le relative ragioni, non potendo disporre la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.

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Cass. pen. n. 4099/1999

La decisione circa il pagamento rateale della multa o dell’ammenda rientra nella discrezionalità del giudice secondo quanto previsto dall’art. 133 ter c.p., e tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con la sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art. 533 c.p.p. o con il decreto di cui all’art. 459 c.p.p. Ne consegue che, nell’ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto dell’accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime.

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Cass. pen. n. 4058/1999

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell’accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l’eventuale errore di diritto [riconducendo nei limiti legali l’errato calcolo della pena] ricorre ogni qual volta la pena possa essere mantenuta, senza involuzioni in bonam o in malam parte, nella misura concordata. [Fattispecie relativa ad errore di diritto in ordine all’applicazione della continuazione: la Corte, accogliendo il ricorso del P.M. e riformulando il calcolo, ha pronunziato annullamento senza rinvio, limitatamente al riconoscimento della continuazione anche per il reato colposo, e ha confermato nel resto].

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Cass. pen. n. 4421/1999

In tema di «patteggiamento», se le parti hanno concordato ed il giudice ha applicato la sospensione condizionale della pena nei casi non consentiti dalla legge, si determina la nullità della sentenza nel suo insieme e non della sola clausola avente ad oggetto il beneficio.

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Cass. pen. n. 2322/1999

Ove l’imputato nel formulare la richiesta di patteggiamento si sia avvalso della facoltà di subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, la previsione dell’intervento del giudice per il controllo della legittimità dell’accordo intervenuto fra le parti si esplica nel senso della verifica della concedibilità del beneficio, al cui esito negativo segue il rigetto della richiesta stessa. La subordinazione di esso a determinati obblighi comporta una inammissibile variazione unilaterale dei termini dell’accordo originario, che fa venire meno la base consensuale su cui questo si basa. [Nella specie la Corte ha affermato che il giudice che subordini la sospensione all’obbligo di demolire l’opera abusiva esorbita dai poteri concessigli dall’art. 444, comma 3, c.p.p.].

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Cass. pen. n. 4132/1999

In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, se le stesse, nel loro accordo hanno inserito la applicazione dell’indulto, il giudice non è vincolato dalla inscindibilità del petitum, così come viceversa accade nel caso in cui esso preveda la concessione della sospensione condizionale della pena; infatti la applicazione dell’indulto, a differenza della sospensione condizionale è sottratta alla disponibilità delle parti, estrinsecatasi nell’ambito del patteggiamento, con la conseguenza che la pattuizione avente ad oggetto la applicazione di tale beneficio, se è inserita nell’accordo, è da considerare tamquam non esset, nel senso che vitiatur sed non vitiat.

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Cass. pen. n. 4118/1999

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, se il giudice ha adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., è inammissibile, in sede di legittimità, ogni impugnazione contenente eccezioni o censure relative al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato. Invero, tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. [Fattispecie relativa a ricorso dell’imputato che aveva dedotto che la pena era eccessiva. La Suprema Corte, nell’enunciare il principio sopra riportato, ha precisato che la parte non può dolersi della misura della pena «patteggiata», a meno che si versi in ipotesi di pena illegale].

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Cass. pen. n. 2324/1999

Il rifiuto di applicazione della pena concordata fra le parti da parte del giudice a motivo dell’incongruità della pena, di per sè legittimo, non può determinare automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione e l’esecutività del decreto penale di condanna opposto, ma deve essere equiparato all’ipotesi contemplata dall’art. 464, comma 1, c.p.p., in cui il rito alternativo non sia stato richiesto o non si perfezioni per mancanza o rifiuto del consenso da parte del P.M., con la conseguenza che, in forza dell’opposizione proposta, il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato.

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Cass. pen. n. 2500/1999

In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, rientra tra i compiti del giudice il controllo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze. La relativa valutazione è censurabile in Cassazione ove appaia manifestamente incongruente atteso che la discrezionalità del rito patteggiato non può vulnerare il principio di determinatezza delle fattispecie penali, lasciando libero il giudice, con il consenso delle parti, di ampliare o restringere i criteri di rilevanza penale e di valutazione della gravità. [Fattispecie in cui il Gip ha ritenuto che il numero di 830 piantine di canapa indiana rinvenute nell’appezzamento di terreno appartenente al prevenuto fosse compatibile con una produzione a carattere individuale e di modeste dimensioni; ha osservato la Corte che tale affermazione, formulata senza ulteriori specificazioni, in ordine alle potenzialità produttive di un numero di piantine che non appare esiguo, è o erronea o sorretta da una motivazione incompleta].

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Cass. pen. n. 4436/1999

L’annullamento in sede di legittimità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando l’esclusione della validità dell’accordo nei termini in cui le parti lo hanno concluso e il giudice lo ha recepito nella sentenza emanata a norma dell’art. 444 c.p.p., comporta anche il venir meno della possibilità, per lo stesso giudice, di definire nuovamente con sentenza di procedimento sulla base di quel medesimo accordo, non più giuridicamente esistente perché non ritenuto valido. Ne consegue che tale annullamento va pronunciato senza rinvio e con semplice trasmissione degli atti al giudice a quo per l’ulteriore corso, potendosi verificare o che l’accordo venga riproposto in termine diversi [per cui il giudice valuterà nuovamente se recepirlo, o non], oppure che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario, escludendosi, quindi, la possibilità di una sua definizione in sede di udienza preliminare, salva la diversa ipotesi in cui si addivenga a una sentenza di non luogo a procedere. [Fattispecie relativa ad applicazione di pena su richiesta delle parti per due reati in concorso formale, in cui l’annullamento è stato disposto a causa del mancato aumento di pena per il reato concorrente].

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Cass. pen. n. 9047/1999

La sentenza emessa a seguito di «patteggiamento» non ha natura di provvedimento di condanna e non comporta alcun riconoscimento positivo di responsabilità penale; essa pertanto non può costituire presupposto per la revoca dell’indulto precedentemente concesso all’imputato, nel caso in cui la condizione di tale revoca sia rappresentata proprio dalla condanna a pena non inferiore a quella prevista nel detto provvedimento di clemenza, quale conseguenza della commissione di determinati reati, entro un prescritto periodo di tempo, anche esso indicato nel ricordato provvedimento indulgenziale.

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Cass. pen. n. 8635/1999

La regola della non appellabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur se emessa contestualmente ad altra statuizione oggetto di appello, non subisce deroghe nemmeno nella ipotesi in cui la sentenza sia pronunciata all’esito del dibattimento ex art. 448, primo comma, c.p.p.

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Cass. pen. n. 1889/1999

La natura particolare del rito previsto dall’art. 444 c.p.p. non esclude l’applicabilità della dichiarazione di falsità degli atti e dei documenti prevista dall’art. 537 c.p.p. attesoché la sentenza pronunciata sull’accordo delle parti è equiparata ad una sentenza di condanna e non prevede espressamente l’esclusione della dichiarazione di falsità. Ne consegue che il giudice, nel procedimento disciplinato dall’art. 444 c.p.p., è tenuto a dichiarare la falsità degli atti e dei documenti accertata nel corso del dibattimento, indipendentemente dalle pattuizioni delle parti. Detta dichiarazione trova la sua ratio nell’interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità di atti o documenti accertati come falsi e nell’ipotesi in cui essa sia omessa il giudice di legittimità non può provvedervi mediante il procedimento di rettificazione, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., dal momento che il terzo comma dell’art. 537 c.p.p. riconosce alle parti il diritto all’impugnazione, anche autonomo.

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Cass. pen. n. 627/1999

In tema di patteggiamento le parti, sia quella privata che pubblica, una volta intervenuti l’accordo e la ratifica motivata, non possono più recedere dall’irretrattabile patteggiamento e non possono proporre questioni che trovano una preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella transazione. Non possono censurare i provvedimenti da essi sollecitati, se rispettosi del principio di legalità e, quindi, revocare il consenso prestato, con la surrettizia prospettazione del vizio di motivazione dovendo sindacare, specificamente, la statuizione e eventualmente denunziare l’errore di qualificazione giuridica, sulla base degli atti richiamati dalla sentenza. Il principio è valido anche per la Procura Generale che, pur avendo una supremazia gerarchica ed istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento, e non può proporre come motivi di ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall’accordo.

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Cass. pen. n. 2950/1999

Il giudice investito del patteggiamento intercorso tra le parti ha facoltà, dovendo controllare la correttezza dell’accordo ai sensi dell’art. 444, comma secondo, c.p.p., di determinare una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, ma non può mutare tale fatto, in una procedura che elimina il dibattimento. Ne consegue che è illegittima la decisione che modifica l’originaria contestazione ex artt. 1 e 2 della legge n. 895 del 1967 in reato ex art. 697 c.p., sul rilievo dell’impossibilità, per l’imputato, di rendersi conto della natura della cartuccia detenuta, e quindi sulla base del mutamento dell’elemento psicologico del reato, che è una componente del fatto stesso.

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Cass. pen. n. 1130/1999

Ove il controllo del giudice si sia svolto correttamente e non sia emersa in quella sede, allo stato degli atti, la presenza di una delle cause di non punibilità contemplate dall’art. 129 c.p.p., il vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento fondato sul contrasto con la sentenza assolutoria di merito emessa dal medesimo giudice nei confronti di coimputati dello stesso reato non è deducibile nel giudizio di legittimità.

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Cass. pen. n. 2600/1999

Qualora ad una sentenza di applicazione della pena con beneficio della sospensione condizionale, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., faccia seguito una sentenza di condanna per reato anteriormente commesso, con la quale venga inflitta una pena che, cumulata con l’altra, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p., non può comunque darsi luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con la prima sentenza, non trovando applicazione, in tal caso, la disciplina dettata dall’art. 168, comma 1, n. 2, c.p., dal momento che tale disciplina presuppone che entrambe le sentenze siano «di condanna» mentre tale non può essere definita la sentenza di applicazione della pena

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Cass. pen. n. 5280/1999

In tema di impugnazione, poiché il gravame è ammissibile indipendentemente dalla qualifica che allo stesso ha dato la parte, se l’impugnazione è stata proposta ad un giudice incompetente, questi è tenuto a trasmettere gli atti al giudice competente. Pertanto, se nei confronti di sentenza inapplicabile, viene proposta impugnazione, erroneamente qualificata come appello, il giudice di secondo grado, dovendo correttamente considerare il gravame quale ricorso per cassazione, è tenuto a trasmettere gli atti alla Suprema Corte, senza operare alcuna valutazione in ordine alla sua ammissibilità. [Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio — trattenendo gli atti per la decisione — la sentenza del giudice di appello, che, invece di definire come ricorso per cassazione la impugnazione, qualificata appello dall’imputato, avverso sentenza applicativa di pena concordata, la aveva dichiarata inammissibile in quanto non erano stati presentati i motivi].

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Cass. pen. n. 1819/1999

Nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto dagli artt. 444 e seguenti c.p.p., l’esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell’impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte; e ciò anche a scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo.

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Cass. pen. n. 1517/1999

In tema di applicazione della pena concordata, la locuzione «diminuita fino ad un terzo» presente nell’art. 444 c.p.p. sta a significare che la riduzione «per il rito» non può superare un terzo e non che il giudice possa ridurre la pena ad un terzo, vale a dire decurtando di due terzi la pena risultante dopo l’applicazione delle circostanze.

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Cass. pen. n. 4551/1999

In tema di patteggiamento, la sentenza con la quale il giudice — in primo grado o in appello — ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M., applica all’imputato la pena da lui richiesta presenta identità di caratteristiche con quella ex artt. 444 e 448, prima parte, c.p.p. e ciò con riguardo non solo alla formula del dispositivo ed alle limitazioni decisionali, di cui all’art. 444 cit., ma anche alle limitazioni delle impugnazioni dipendenti dalla rinuncia alla prova ed alla presunzione di non colpevolezza, insite implicitamente nelle richieste dell’imputato. Di eventuali carenze nella istruzione probatoria o difetti di motivazione in ordine alle valutazioni dei presupposti della responsabilità potrà, conseguentemente, dolersi la pubblica accusa ma non l’imputato, che in cambio delle rinunce su ricordate ottiene una ulteriore riduzione di pena.

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Cass. pen. n. 768/1999

Qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo l’omessa irrogazione dell’ordine di demolizione, la Corte Suprema di Cassazione, senza violare il divieto di reformatio in peius e il principio devolutivo, può, utilizzando la normativa sul procedimento di correzione degli errori materiali, correggere l’impugnata sentenza disponendo l’applicazione delle sanzioni amministrative dell’ordine di demolizione e dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, la cui irrogazione costituisce atto dovuto e non discrezionale.

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