14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 40288 del 7 novembre 2011
Testo massima n. 1
È ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia stato eccepito. [ Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di applicazione della pena, limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, con rinvio al giudice competente per valore in grado d’appello, dovendosi discutere in detta sede solo sul “quantum” ].
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