Cass. pen. n. 2324 del 20 settembre 1999

Testo massima n. 1


Il rifiuto di applicazione della pena concordata fra le parti da parte del giudice a motivo dell'incongruità della pena, di per sè legittimo, non può determinare automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto penale di condanna opposto, ma deve essere equiparato all'ipotesi contemplata dall'art. 464, comma 1, c.p.p., in cui il rito alternativo non sia stato richiesto o non si perfezioni per mancanza o rifiuto del consenso da parte del P.M., con la conseguenza che, in forza dell'opposizione proposta, il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato.

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