14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4058 del 10 novembre 1999
Testo massima n. 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell’accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l’eventuale errore di diritto [ riconducendo nei limiti legali l’errato calcolo della pena ] ricorre ogni qual volta la pena possa essere mantenuta, senza involuzioni in bonam o in malam parte, nella misura concordata. [ Fattispecie relativa ad errore di diritto in ordine all’applicazione della continuazione: la Corte, accogliendo il ricorso del P.M. e riformulando il calcolo, ha pronunziato annullamento senza rinvio, limitatamente al riconoscimento della continuazione anche per il reato colposo, e ha confermato nel resto ].
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