Cass. pen. n. 2076 del 22 gennaio 2004
Testo massima n. 1
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta la mancanza, l'insufficienza o la contraddittorietà della prova non possono dar luogo a pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. salvo che, trattandosi di mancanza, questa si presenti come assoluta ed irreversibile, anche nella prospettiva di eventuali sviluppi in sede dibattimentale.