Cass. pen. n. 34843 del 26 settembre 2001

Testo massima n. 1


La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi - a conclusione del dibattimento - la pena originariamente richiesta dall'imputato, non è appellabile da quest'ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal pubblico ministero.

Testo massima n. 2


La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi — a conclusione del dibattimento — la pena originariamente richiesta dall'imputato, non è appellabile da quest'ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal pubblico ministero.

Normativa correlata