14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34843 del 26 settembre 2001
Testo massima n. 1
La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi – a conclusione del dibattimento – la pena originariamente richiesta dall’imputato, non è appellabile da quest’ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal pubblico ministero.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi — a conclusione del dibattimento — la pena originariamente richiesta dall’imputato, non è appellabile da quest’ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal pubblico ministero.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]