Cass. pen. n. 34843 del 26 settembre 2001

Testo massima n. 1


La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi - a conclusione del dibattimento - la pena originariamente richiesta dall'imputato, non è appellabile da quest'ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal pubblico ministero.

Testo massima n. 2


La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi — a conclusione del dibattimento — la pena originariamente richiesta dall'imputato, non è appellabile da quest'ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal pubblico ministero.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE