14 Mag Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 30505 del 6 agosto 2001
Testo massima n. 1
Atteso il decisivo valore che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, assume il verbale di udienza, in cui vengono consacrate le concordi volontà delle parti, deve ritenersi possibile, in caso di divergenza fra detto verbale ed il dispositivo della sentenza, attribuire prevalenza al primo, quando non vi siano elementi per ritenere che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente ed anche per implicito, distaccarsi dalla determinazione della pena indicata dalle parti o dall’accordo intervenuto. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata applicata la procedura di correzione dell’errore materiale, ex art. 130 c.p.p., per rimediare all’omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., della sospensione condizionale della pena ].
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Testo massima n. 2
Nel procedimento speciale previsto dall’art. 444 c.p.p. la omissione della sospensione condizionale della pena nel dispositivo senza che risulti, neppure per implicito, nella motivazione della sentenza alcuna contraria determinazione da parte del giudice, ed in mancanza di condizioni ostative alla concessione, può essere oggetto del procedimento di correzione ex art. 130 c.p.p. ove risulti dal verbale di udienza la subordinazione dell’accordo alla concessione del predetto beneficio.
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