Cass. pen. n. 4419 del 8 febbraio 2005

Testo massima n. 1


In tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. c.p.p., poiché la decisione del giudice che ratifica l'accordo corrisponde all'interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l'incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevabilità di ufficio. (Fattispecie nella quale l'imputato, dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, aveva tempestivamente chiesto al Gip - e ottenuto dopo la prestazione del consenso del P.M. - l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., censurandone poi la decisione sull'unico rilievo che competente a pronunciarsi sarebbe stato il giudice del dibattimento; la Corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha ritenuto la declaratoria di nullità preclusa dalla inammissibilità dell'impugnazione dovuta a carenza di interesse).

Testo massima n. 2


Integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. c.p.p., dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa disciplina determina ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. a), e 179, comma primo, c.p.p. una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione.

Normativa correlata