14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25257 del 5 giugno 2018
Testo massima n. 1
In tema di patteggiamento, l’art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto con la legge 27 maggio 2015, n. 69, prevede, per alcuni delitti ivi indicati, un requisito di ammissibilità della richiesta di applicazione della pena che, influendo sull’applicabilità e legittimità del rito, ha natura esclusivamente procedimentale; ne consegue che detta norma trova applicazione anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. [ In motivazione la Corte ha aggiunto che detto requisito opera “ab extrinseco” rispetto all’accordo, senza mutarne l’oggetto né influire sull’operatività della confisca di cui all’art. 322-ter cod. proc. pen. ].
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