Cass. pen. n. 26728 del 19 giugno 2003

Testo massima n. 1


Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta che abbia disposto la confisca di denaro ricavato dalla cessione di stupefacenti è inammissibile per carenza di interesse, sebbene la misura, riguardando il profitto e non il prezzo del reato, e dunque un bene non assoggettato obbligatoriamente a confisca (art. 240, secondo comma, c.p.), risulti adottata fuori dai casi in cui è consentita dalla disciplina del cd. patteggiamento (art. 445, primo comma, c.p.p.). Ciò in quanto il ricorrente, dato che la somma irritualmente confiscata è oggetto di prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative, non potrebbe comunque vantare un diritto alla relativa restituzione.

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