Cass. pen. n. 1517 del 13 aprile 1999

Testo massima n. 1


In tema di applicazione della pena concordata, la locuzione «diminuita fino ad un terzo» presente nell'art. 444 c.p.p. sta a significare che la riduzione «per il rito» non può superare un terzo e non che il giudice possa ridurre la pena ad un terzo, vale a dire decurtando di due terzi la pena risultante dopo l'applicazione delle circostanze.

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