14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1445 del 30 maggio 2000
Testo massima n. 1
In tema di patteggiamento la procedura dettata dagli artt. 444 e ss. c.p.p. è tale per cui la stipulazione del patto fra l’imputato, personalmente [ o a mezzo di procuratore speciale ], e il pubblico ministero, comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale, vertendo il patto esclusivamente in ordine alla entità della pena e alla considerazione delle eventuali circostanze. [ Nella fattispecie, relativa a ricorso per cassazione proposto dal difensore cui non sarebbe stato dato alcun avviso della data dell’udienza di convalida dell’arresto, la Corte, alla stregua dell’enunziato principio, ha chiarito che l’omessa citazione rituale del difensore di fiducia diviene irrilevante a fronte della volontà libera e dichiarata di patteggiare la pena purché sia assicurata la presenza di un difensore [ anche di ufficio ] che garantisca la conformità del patto alla legge. Ciò in quanto la volontà di stipulare il patto medesimo è prerogativa esclusiva dell’imputato rispetto alla quale [ salvo il caso di procura speciale ] il difensore non può surrogarsi ].
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