12 Mag Art. 446 — Richiesta di applicazione della pena e consenso
1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1.
2. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente [ 141 ]; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale[ 122 ] e la sottoscrizione[ 110 ] è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583 comma 3 [att. 39] .
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato .
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni [ 448 1] .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 22312/2018
Nel caso in cui l’imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiamento, deve ritenersi che egli implicitamente acconsente che l’udienza [camerale o pubblica] si svolga in sua assenza cosicchè, ove lo stesso sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, non deve essere tradotto in udienza né, ove detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, ascoltato dal magistrato di sorveglianza. [In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso con cui l’imputato deduceva la nullità della sentenza pronunciata in sua assenza, nonostante lo stesso fosse detenuto per altra causa, ed ha, altresì, rilevato che la previsione contenuta all’art. 446, comma 5, cod. proc. pen. conferma la non indispensabilità della presenza dell’imputato all’udienza fissata per la decisione in merito alla richiesta di patteggiamento].
Cass. pen. n. 5541/2016
In tema di patteggiamento, l’art.446 comma primo cod.proc.pen. prescrive che la richiesta di applicazione della pena conseguente a giudizio immediato deve essere formulata entro il termine di decorrenza di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, con la conseguenza che il patteggiamento tardivamente richiesto non deve essere ammesso e, se lo è stato, dà luogo ad una ipotesi di nullità della decisione.
Cass. pen. n. 37879/2015
La richiesta di patteggiamento preannunciata nel corso dell’udienza preliminare ma mai formalizzata è inesistente, in quanto inidonea ad integrare una proposta negoziale, nè può essere rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, in quanto la sua proposizione “in limine litis” equivarrebbe alla presentazione di essa per la prima volta, in un momento in cui il suo compimento è ormai precluso [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva giudicato tardiva la richiesta di patteggiamento formulata in dibattimento dall’imputato che aveva ripetutamente preannunciato in sede di udienza preliminare la volontà di patteggiare, ottenendo a tal fine più volte un rinvio per acquisire il consenso del pubblico ministero, ma non aveva poi mai articolato la richiesta, nè aveva mai domandato che il pubblico ministero si pronunciasse su di essa].
Cass. pen. n. 795/2013
È inammissibile la richiesta di applicazione della pena formulata dall’imputato dinanzi al giudice del dibattimento, instaurato in virtù di decreto che dispone il giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare, nella quale nessuna analoga richiesta sia stata avanzata, in quanto l’art. 448, comma primo, c.p.p. riconosce all’imputato la facoltà di rinnovare detta richiesta in caso di dissenso del P.M. o di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari, ma non quella di presentarla per la prima volta in “limine iudicii”.
Cass. pen. n. 16838/2007
Il difensore nominato procuratore speciale per proporre richiesta di pena patteggiata, ex articolo 446, comma 3, del c.p.p., in mancanza di volontà dell’imputato espressa nelle stesse forme previste per la procura speciale, non può farsi validamente sostituire, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la sentenza di applicazione della pena emessa sulla base di richiesta proveniente da soggetti diversi dall’imputato o dai soggetti da questo indicati con procura speciale. In particolare, da ciò derivando che, in mancanza della volontà dell’imputato espressa nei termini suindicati, è nullo l’accordo per l’applicazione della pena concluso con il pubblico ministero dal sostituto processuale nominato dal difensore al quale sia stata conferita la procura speciale per la scelta del rito, giacché i poteri che derivano da tale procura, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l’intuitus personae ed esulano da quelli tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono essere ricompresi tra quelli esercitabili dal sostituto del difensore, ai sensi del comma 2 dell’articolo 102 del c.p.p, né possono essere espressamente subdelegati. [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 11981/2007
La richiesta di «patteggiamento» può essere proposta, oltre che dall’imputato personalmente, anche a mezzo di procuratore speciale; pertanto essa può essere presentata dal difensore soltanto se vi è abilitato a mezzo di procura speciale [articolo 446, comma 3, del c.p.p.]. Al procuratore speciale, peraltro, non è consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non sia stata conferita espressamente dall’imputato con le forme previste per la procura speciale dall’articolo 446, comma 3, del c.p.p. Da ciò deriva che, in difetto di attribuzione di tale facoltà, il sostituto del difensore nominato ex articolo 102 del c.p.p., pur esercitando i diritti e assumendo i doveri del difensore, non è legittimato a presentare la richiesta di «patteggiamento», perché questa in tale evenienza non è in alcun modo riferibile all’imputato. [ Mass. redaz. ].
Cass. pen. n. 930/2004
In presenza di una richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero, cui si contrpponga, da parte dell’imputato, una richiesta di patteggiamento o, in subordine, di giudizio abbreviato, ove il pubblico ministero si riservi di esprimere il proprio parere sulla prima di tali richieste, siffatta riserva deve interdersi come diniego del consenso, per cui legittimamente il giudice, in accoglimento della subordinata, dispone procedersi con il rito abbreviato.
Cass. pen. n. 9243/2003
La competenza a decidere sulle richieste di applicazione della pena e di giudizio abbreviato, avanzate dall’imputato rispettivamente in via principale e in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della prima istanza, appartiene al Gip, atteso che solo dopo l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 458, comma 1, c.p.p. e dal combinato disposto di tale articolo e dell’art. 446, comma 1, c.p.p., il giudice si spoglia del procedimento, disponendo, ex art. 457 c.p.p., la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.
Cass. pen. n. 4585/2000
In tema di patteggiamento, la sentenza che applichi la pena richiesta dall’imputato a seguito di dibattimento celebrato per il mancato consenso del P.M., ritenuto dal giudice ingiustificato, è appellabile anche dall’imputato, atteso che la rinunzia a contestare l’accusa, implicita nella richiesta di patteggiamento, ha effetto solo e unicamente nel caso in cui sia stato raggiunto l’accordo tra le parti sulla pena da applicare.
Cass. pen. n. 6609/2000
Nell’ipotesi del c.d. «patteggiamento in appello» [previsto dagli artt. 599 e 602 c.p.p., e caratterizzato dalla medesima natura pattizia dell’ipotesi regolamentata dall’art. 444 c.p.p.], non è consentito all’imputato rimettere in discussione la descrizione del fatto e la sua qualificazione giuridica una volta che, sulla base di esse, si sia raggiunto un accordo con il pubblico ministero; ne consegue che deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in appello in esito all’accordo raggiunto ai sensi del citato art. 599 e fondato sull’inesattezza della qualificazione giuridica del fatto [prospettata come nullità di carattere generale ed insanabile, riconducibile all’attività del P.M. e all’esercizio dell’azione penale], atteso che, in tal modo, l’imputato tende a conseguire l’effetto, incompatibile con l’irrevocabilità e immodificabilità del consenso prestato, di rimettere in discussione l’accordo già raggiunto.
Cass. pen. n. 1369/2000
In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell’imputato, che deve essere manifestato con forme vincolate e predefinite; pertanto, la volontà dell’interessato deve essere necessariamente espressa personalmente o, in mancanza, tramite procuratore speciale. [Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata dall’imputato, rilevando che l’atto di nomina del difensore, pur contenendo la dicitura “conferisce procura speciale”, non recava alcuna espressione che legittimasse il professionista alla definizione del procedimento con pena concordata, mentre, ai sensi dell’art. 122 c.p.p., la procura deve contenere la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e deve, dunque, far riferimento al potere di richiedere la applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.].
Cass. pen. n. 1445/2000
In tema di patteggiamento la procedura dettata dagli artt. 444 e ss. c.p.p. è tale per cui la stipulazione del patto fra l’imputato, personalmente [o a mezzo di procuratore speciale], e il pubblico ministero, comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale, vertendo il patto esclusivamente in ordine alla entità della pena e alla considerazione delle eventuali circostanze. [Nella fattispecie, relativa a ricorso per cassazione proposto dal difensore cui non sarebbe stato dato alcun avviso della data dell’udienza di convalida dell’arresto, la Corte, alla stregua dell’enunziato principio, ha chiarito che l’omessa citazione rituale del difensore di fiducia diviene irrilevante a fronte della volontà libera e dichiarata di patteggiare la pena purché sia assicurata la presenza di un difensore [anche di ufficio] che garantisca la conformità del patto alla legge. Ciò in quanto la volontà di stipulare il patto medesimo è prerogativa esclusiva dell’imputato rispetto alla quale [salvo il caso di procura speciale] il difensore non può surrogarsi].
Cass. pen. n. 6245/1999
In tema di patteggiamento, la procura speciale con la quale viene conferito al procuratore anche il potere di richiedere l’applicazione della pena si caratterizza per la discrezionalità riconosciuta allo stesso procuratore anche in questa materia, giacché l’indicazione di un limite di pena trasformerebbe quest’ultimo in semplice “nuncius”.
Cass. pen. n. 1167/1999
La richiesta di patteggiamento è ripetibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dato che da nessuna norma di legge può desumersi la non riproponibilità di detta richiesta, dovendosi, al contrario, ricavare la possibilità di riproporla dal disposto dell’art. 446, comma quarto, c.p.p. che consente la prestazione del consenso alla parte che in precedenza lo aveva negato. L’unico limite è dato dal fatto che la richiesta abbia un contenuto diverso dalla precedente, dato che il potere di proporre utilmente una determinata richiesta si esaurisce con la pronuncia su di essa.
Cass. pen. n. 11076/1998
La volontà dell’imputato rivolta al patteggiamento deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale: in quest’ultimo caso è consentito al procuratore speciale delegare altra persona qualora tale facoltà gli sia stata attribuita dall’imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall’art. 446, terzo comma, c.p.p.
Cass. pen. n. 7483/1998
La richiesta di patteggiamento è ripetibile sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dato che da nessuna norma di legge può desumersi la non riproponibilità di detta richiesta, dovendosi, al contrario, ricavare la possibilità di riproporla dal disposto dell’art. 446, comma quarto, c.p.p., che consente la prestazione del consenso alla parte che in precedenza lo aveva negato. [Nella specie, una prima richiesta di patteggiamento era stata respinta nella considerazione della erroneità della qualificazione giuridica del fatto; successivamente le parti l’avevano riproposta con una diversa qualificazione e il tribunale l’aveva accolta].
Cass. pen. n. 6545/1998
In tema di patteggiamento, una volta che le parti abbiano sottoposto all’organo giudicante le loro richieste, queste non possono essere più revocate; il che implica che ogni questione concernente la prova in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua soggettiva attribuzione, le eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, l’entità e le modalità di determinazione della pena non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Tale conclusione vale sia per l’imputato, sia per il pubblico ministero, per il quale, salva l’impugnazione per erronea applicazione formale di norma di diritto, non sussiste alcun concreto interesse che possa rendere ammissibile una doglianza concernente l’inadeguatezza della determinazione di pena. Ed invero, anche per la parte pubblica l’interesse ad impugnare deve essere collegato alla condotta processuale prefigurata dalle norme relative allo speciale rito del patteggiamento, sicché esso va correlato non solo agli interessi coordinati allo scopo del processo, ma anche a che detto scopo si realizzi con il minimo impiego di attività e di tempo per ridurre al massimo il costo del processo. Ne consegue che, nell’ottica della pena patteggiata, ciascuna delle parti deve, preventivamente all’accordo da sottoporre all’organo giudicante, operare una scelta con coerente rinuncia ad alcune delle facoltà esercitabili nel rito previsto come normale dall’ordinamento processuale, di guisa che, costituendo la concorde richiesta presentata alla valutazione del giudice l’espressione dell’interesse delle parti come sopra specificato, ogni successivo ripensamento sul suo contenuto non soltanto non può costituire motivo di impugnazione, ma anche qualifica il gravame come privo di interesse, avendo la parte già rinunciato, partecipando all’accordo con la controparte, a tale sua facoltà.
Cass. pen. n. 4199/1998
La richiesta di applicazione di pena patteggiata deve essere considerata irrevocabile, una volta che su di essa sia stato manifestato il consenso dell’altra parte, in quanto le dichiarazioni congiunte di volontà determinano effetti non reversibili nel procedimento che, avviato verso un epilogo anticipato, con l’assunzione, da parte dell’indagato, della qualità di imputato e l’esercizio dell’azione penale, non può tornare nella fase delle indagini preliminari e richiede l’intervento del giudice, valutativo delle richieste formulate. Invero, la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere né revocato, né modificato unilateralmente ed è sottoposto solo al controllo giudiziale.
Cass. pen. n. 2158/1997
A mente dell’art. 446, comma 1, c.p.p. la richiesta di applicazione di pena patteggiata può essere formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tale termine è previsto a pena di decadenza, con la conseguenza che il patteggiamento tardivamente richiesto non deve essere ammesso e, se lo è stato, dà luogo ad una ipotesi di nullità della decisione. [Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza, essendo stato richiesto il patteggiamento, e ritenuto legittimo dal pretore, in un’udienza cui il processo era stato rinviato da altra udienza di rinvio rispetto a quella in cui era stato dichiarato aperto il dibattimento].
Cass. pen. n. 699/1997
In tema di patteggiamento, la sentenza con la quale il giudice, ai sensi dell’art. 448, primo comma, seconda parte, c.p.p., applica all’imputato la pena da lui richiesta, a seguito di dibattimento per il dissenso del pubblico ministero, non può prescindere dalla valutazione degli elementi di giudizio propri della cognizione piena, quasi che quel giudizio si sia svolto al solo fine di apprezzare la congruità della pena proposta dall’imputato: questa verrà quindi applicata solo nel caso in cui il giudice ritenga, motivatamente, di dover pronunciare una sentenza di condanna. [Nella specie lo svolgimento del dibattimento era stato ritenuto funzionale al solo fine di «consentire al giudice di potere rettamente valutare la legittimità o meno del dissenso del P.M.»: la Cassazione ha annullato la sentenza in quanto veniva così ipotizzato un giudizio a cognizione semipiena].
Cass. pen. n. 3892/1997
In tema di termine entro il quale deve essere effettuata la richiesta di pena patteggiata, dato il limite stabilito perentoriamente dall’art. 446, comma primo, c.p.p., deve ritenersi fuori del sistema delineato dal legislatore un accordo tra le parti intervenuto solo all’esito del dibattimento. Ove ciò si verifichi, le convergenti richieste delle parti, formulate in sede di discussione finale, vanno considerate alla stregua di conclusioni rassegnate ex art. 523 c.p.p., e come tali possono essere valutate dal giudice.
La richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in quanto prelude alla formazione di un negozio giuridico processuale, è di norma revocabile fino a quando non intervenga il consenso dell’altra parte, ma non lo è più quando tale consenso sia stato espresso, perché ciò determina la formazione del negozio, i cui effetti nel procedimento sono irrevocabili ancora prima della relativa decisione giudiziale. La richiesta, formulata dall’imputato, è inoltre irrevocabile anche in caso di mancato consenso del pubblico ministero, una volta che si dia ingresso al dibattimento: diversamente, sarebbe vanificato il potere-dovere del giudice di verificare al termine del dibattimento, o anche nel giudizio di impugnazione, se il dissenso del pubblico ministero fosse o meno giustificato e la pena richiesta dall’imputato fosse o meno congrua.
Cass. pen. n. 4675/1997
La richiesta di patteggiamento può essere accolta dal giudice ancorché la procura speciale rilasciata al difensore non contenga la specifica indicazione della pena di cui concordare l’applicazione. [Nell’affermare detto principio la Corte ha osservato che alla procura speciale viene attribuita, sostanzialmente, anche la discrezionalità che è necessaria, in relazione alla fattispecie concreta ed alle contingenti richieste della parte pubblica, per contemperare l’interesse del rappresentato con le prospettazioni, quoad poenam, della controparte e per stipulare l’accordo nella misura che risulti essere l’unica possibile in bonam partem. Il presupposto pattizio dell’istituto postula infatti una preliminare incertezza sia sull’an e che sul quantum, con la conseguenza che la predeterminazione nella procura, da parte dell’interessato, della pena da concordare è di norma inconciliabile con la finalità e la struttura della transazione che riduce ad unità giuridica ed irretrattabile negozio processuale i rapporti ed i contrasti, anche dialettici, delle parti e, in definitiva, la preparatoria trattativa che si instaura tra il procuratore speciale ed il pubblico ministero.
Cass. pen. n. 5543/1997
È nullo l’accordo per l’applicazione della pena a richiesta delle parti concluso con il pubblico ministero dal sostituto processuale nominato dal difensore al quale sia stata conferita la procura speciale per la scelta del rito. I poteri che derivano da tale procura, infatti, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l’intuitus personae ed esulano da quelli tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono essere ricompresi tra quelli esercitabili dal sostituto del difensore ai sensi del secondo comma dell’art. 102 c.p.p., né possono essere espressamente sub-delegati.
Cass. pen. n. 2247/1996
In caso di opposizione a decreto penale di condanna la richiesta di patteggiamento non deve essere contenuta inderogabilmente nella dichiarazione di opposizione, ma può essere presentata entro il termine generalmente indicato dall’art. 446 c.p.p. per il giudizio alternativo ivi contemplato. Infatti la diversa formulazione adoperata nell’art. 565 comma 2 stesso codice per il giudizio dinanzi alla pretura rispetto a quella contenuta nell’art. 461 comma 2 per l’opposizione dinanzi al tribunale non presenta alcuna importanza, dovendosi ad essa attribuire significato identico in assenza di qualsiasi elemento per dedursi che nel primo caso, a differenza del secondo, si sia voluta introdurre una preclusione sia pure ammissibile attese le caratteristiche di maggiore semplificazione del giudizio pretorile. Le cause di inammissibilità dell’opposizione, che costituisce un’impugnazione, devono essere tipizzate ed espressamente indicate, sicché tra esse non rientra l’omessa indicazione del rito prescelto, poiché non è stabilita. Pertanto, in assenza di un’espressa indicazione del rito prescelto, il giudice, nel procedimento davanti al pretore, dovrà dar corso al giudizio ordinario, mentre in quello dinnanzi al tribunale, al giudizio immediato. Infatti la formulazione del comma 1 dell’art. 464 c.p.p. non può essere ritenuta indicativa di un’esclusione anche nel procedimento davanti al tribunale della possibilità di scelta dei riti, giacché si riferisce soltanto all’ipotesi di scelta del giudizio immediato e non alle conseguenze derivanti dall’omessa indicazione del rito stabilite dalla seconda parte del comma 1 della stessa disposizione, mentre proprio all’art. 461 al comma 3 il legislatore utilizza la formula «può chiedere», espressione di una facoltà e non di un onere, al cui inadempimento non può conseguire alcuna decadenza o inammissibilità.
Cass. pen. n. 2947/1995
Qualora la richiesta ed il consenso all’applicazione della pena concordata dalle parti sia espresso dal difensore in presenza dell’imputato, non è necessaria alcuna procura speciale, poiché in tale fattispecie il difensore funge da semplice portavoce ed interprete delle volontà dell’interessato, immediatamente riscontrabile dal giudice.
Cass. pen. n. 2113/1995
In tema di patteggiamento, la necessità di sottoscrizione della richiesta dell’imputato, autenticata nelle forme previste dall’art. 583, comma 3, c.p.p., sorge nelle ipotesi di richiesta formulata per iscritto fuori del rapporto diretto e personale tra parte e giudice, istituzionalizzato in un atto del procedimento, formalizzato in un verbale, in cui sono gli stessi verbalizzanti che «autenticano» richiesta e sottoscrizione. [Nella specie, è stata ritenuta valida la richiesta formulata dalla parte personalmente nel corso dell’interrogatorio reso al Gip e verbalizzata dal giudice].
Cass. pen. n. 6193/1995
La richiesta di applicazione della pena è atto riservato personalmente all’imputato; essa non compete al difensore, il quale può proporla soltanto se vi è specificamente abilitato a mezzo di procura speciale. Al procuratore speciale non è però consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non gli venga conferita espressamente dall’imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dell’art. 446 comma terzo c.p.p. L’atto di delega da parte del difensore ad altro collega non è in alcun modo riferibile all’imputato, il quale non può quindi essere considerato autore o coautore del vizio che invalida la conseguente sentenza: questa, pertanto, non rientra nella ipotesi di non deducibilità di cui all’art. 182 comma primo c.p.p.
Cass. pen. n. 5169/1994
La ricettazione di un’arma clandestina, utilizzata per commettere un reato, non può essere ritenuta fatto di particolare tenuità. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza con la quale, sulla base del mero riferimento alla ritenuta correttezza della qualificazione giuridica del fatto, sussunto dalle parti sotto la previsione di cui all’art. 648 cpv. c.p., il giudice aveva applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena che le parti stesse avevano concordemente richiesto].
Cass. pen. n. 3678/1994
Poiché nessuna formula sacramentale è prevista per il conferimento della procura speciale di cui all’art. 446 c.p.p. per la richiesta di applicazione della pena concordata, la nomina del difensore di fiducia e la contestuale istanza dell’imputato di applicazione della pena, con autenticazione della sottoscrizione da parte dello stesso difensore, integrano la procura speciale prescritta dalla disposizione suddetta.
Cass. pen. n. 10097/1994
La parte che richiede l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p. è tenuta ad attribuire al fatto-reato la sua corretta qualificazione giuridica, indipendentemente dal nomen juris indicato nel libello dell’accusa, non essendo lo stesso in alcun modo vincolante. Ne consegue che, in caso di dissenso del P.M. su tale richiesta e di conseguente instaurazione del dibattimento, qualora in questa sede intervenga [in caso di istruttoria od al momento delle conclusioni] modifica del solo titolo del reato, l’imputato non ha diritto ad ottenere un termine a difesa, specie per riproporre la richiesta di applicazione della pena.
Cass. pen. n. 2417/1994
La richiesta di applicazione di pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente.
Cass. pen. n. 8494/1994
In tema di patteggiamento, quando la richiesta sia stata formulata antecedentemente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e l’altra parte abbia dato il suo consenso, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nell’ipotesi in cui vi sia stato invece il dissenso del P.M., «dopo la chiusura del dibattimento di primo grado» può ritenerlo ingiustificato ed accogliere l’istanza dell’imputato ovvero decidere nel merito. Ne consegue che, qualora il P.M. abbia dissentito, il giudice ha comunque l’obbligo di procedere all’intero dibattimento ed all’esito o applicare il patteggiamento o condannare l’imputato secondo il rito ordinario. Nella motivazione della sentenza dovrà inoltre spiegare le ragioni dell’accoglimento ovvero del rigetto della richiesta di patteggiamento ed esprimere il suo convincimento sulla correttezza della contrarietà, espressa dall’accusa. Non dovrà invece emettere ordinanza preliminare, per dichiarare esatto il dissenso stesso, poiché soltanto dopo il dibattimento potrà formulare un giudizio completo. Qualora tuttavia preliminarmente pronunci il predetto provvedimento, dovrà poi, al termine del dibattimento medesimo, trasfonderlo o rinnovarlo adeguatamente nella sentenza. La eventuale mancanza si profila come carenza di motivazione, alla quale, in caso di impugnazione, deve porre rimedio la corte d’appello. [La Cassazione ha annullato la sentenza della corte d’appello per difetto di motivazione].
Cass. pen. n. 4828/1994
In presenza dell’applicazione di una pena illegale su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la Cassazione deve pronunciare l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza e deve disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio, nel quale le parti dovranno rivalutare i termini dell’accordo e l’interesse ad un nuovo patteggiamento determinativo di una pena conforme alle prescrizioni di legge. [Fattispecie in cui il giudice di merito, a seguito di richiesta di patteggiamento, aveva fatto luogo alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, nonostante ricorresse un’ipotesi in cui la sostituzione non era consentita a norma dell’art. 60 della L. n. 689 del 1981; la Cassazione in luogo di determinare essa la pena ha annullato senza rinvio la decisione impugnata disponendo la trasmissione degli atti al giudice di merito ed ha enunciato il principio di cui in massima].
Cass. pen. n. 190/1994
La sentenza con la quale, ai sensi dell’art. 448, primo comma, c.p.p., il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M., applica all’imputato la pena da questi richiesta, è del tutto equiparabile, pur se fondata su una plena cognitio, a quella pronunciata ai sensi dell’art. 444; ragion per cui il dispositivo, così come si verifica per quest’ultima, non può contenere una esplicita affermazione di condanna, ma deve soltanto dare atto dell’applicazione della pena richiesta.
Cass. pen. n. 3756/1993
In tema di patteggiamento, qualora l’accordo raggiunto tra le parti preveda l’indulto, il giudice non è vincolato dall’inscindibilità del petitum così come nel caso in cui esso preveda la sospensione condizionale della pena ex art. 444 comma terzo c.p.p., in quanto l’indulto, a differenza della sospensione condizionale, è materia sottratta alla disponibilità delle parti prevista dall’art. 444 precitato, con la conseguenza che la «clausola», avente ad oggetto l’applicazione di tale beneficio, se inserita nell’accordo, è da considerare tanquam non esset nel senso che vitiatur sed non vitiat.
Cass. pen. n. 2379/1993
In tema di cosiddetto patteggiamento, disciplinato dagli artt. 444 e seguenti c.p.p., la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile quando su di essa sia stato espresso il consenso dell’altra parte.
Cass. pen. n. 8253/1993
La procura speciale prevista dall’art. 446, terzo comma, c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta [cosiddetto patteggiamento] non richiede alcuna formula sacramentale, ma la chiara e univoca volontà dell’imputato di conferire al difensore l’incarico di richiedere il patteggiamento. La nomina del difensore di fiducia e la contestuale richiesta dell’imputato di applicazione di una pena specificata, con autenticazione della sottoscrizione da parte dello stesso difensore, integrano la procura speciale richiesta dalla predetta disposizione.
La volontà dell’imputato di richiedere il patteggiamento deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale al quale non è consentito, in mancanza di un’espressa facoltà attribuitagli dall’imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall’art. 446, terzo comma, c.p.p., delegare altra persona. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento del giudice che applica la pena su richiesta di difensore delegato dal procuratore speciale sprovvisto di facoltà di subdelega.
Cass. pen. n. 1507/1993
La presenza dell’imputato e del pubblico ministero all’udienza nella quale è stata formulata oralmente la richiesta delle parti di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p, comporta l’attribuibilità ad entrambe le parti della loro manifestazione di volontà concernente il patteggiamento, secondo la relativa verbalizzazione. [Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la ricorrente aveva lamentato violazione dell’art. 446, terzo comma, c.p.p., secondo il quale la volontà concernente la richiesta di applicazione della pena è fatta dall’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, sostenendo che, nonostante la sua presenza il giudice del patteggiamento non l’aveva interpellata per esprimere il suo consenso in merito all’accordo sulla pena intercorso tra il P.M. ed il suo difensore, che non era munito di procura speciale. La Suprema Corte ha osservato che nulla risultava dal verbale dell’udienza in contrario alla volontà dell’imputata di richiedere, in accordo con il P.M., il patteggiamento alle condizioni verbalizzate].
Cass. pen. n. 412/1993
Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti non possono considerarsi sentenze dibattimentali, tranne il caso in cui il giudice provveda dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio d’impugnazione, ritenendo ingiustificato il dissenso del P.M. e congrua la pena richiesta dall’imputato. Con l’espressione «nel giudizio» di cui all’art. 448 primo comma c.p.p. si fa riferimento a sentenza emessa, non già nel dibattimento, ma nella fase degli atti preliminari al dibattimento, comunque non oltre la dichiarazione di apertura dello stesso, potendosi solo fino a tale momento formulare la richiesta di applicazione della pena.
Cass. pen. n. 468/1993
In tema di patteggiamento, è inammissibile la richiesta di pene alternative o subordinate, dovendo essere la pena, concordata dalle parti, una ed incondizionata.
Cass. pen. n. 1999/1993
Non incorre in nullità il giudice per le indagini preliminari che, in sede di patteggiamento, si riservi di pronunciare, anziché rendere la sentenza, così violando il principio di immediatezza della deliberazione. Siffatto principio, fissato dall’art. 525, primo comma c.p.p. [applicabile anche quando il procedimento speciale di che trattasi si svolga nel corso delle indagini preliminari], diversamente da quello dell’immutabilità del giudice, stabilito dal secondo comma dell’art. 525 cit., non è sanzionato da nullità e, pertanto, la sua inosservanza è improduttiva di effetti ai sensi degli artt. 178 ss. c.p.p. Altrettanto è a dire quanto alla previsione contenuta nell’art. 448, primo comma c.p.p.: «… il giudice pronuncia immediatamente sentenza». Il suddetto comportamento del giudice, pertanto, va qualificato solo non formalmente corretto.
Cass. pen. n. 617/1993
In tema di patteggiamento, il potere dell’imputato di manifestare il suo intento attraverso un procuratore speciale non può, certo, qualificarsi generico o indeterminato quando nella procura non venga indicata la misura della pena. Al contrario, ove la detta indicazione sussista si è, il più delle volte, al di fuori del quadro della procura speciale, perché la denegazione di ogni discrezionalità e, quindi, di ogni potere rappresentativo, con la predisposizione dell’an e del quantum dell’agire, diviene l’indice univoco della volontà dell’interessato di utilizzare, per la manifestazione del suo intento, non un procuratore ma un nuncius. Fra l’altro, non pare seriamente contestabile che il potere di rappresentanza rispetto ad una procedura convenzionale incentrata fondamentalmente sulla misura della pena, risulterebbe assolutamente evanescente se non venisse conferita un’area di discrezionalità proprio nella determinazione della sanzione, cui di norma si perviene a seguito di trattative con la controparte e che, considerato il rapporto fiduciario esistente tra il procuratore speciale e l’interessato, non possono che concludersi «al meglio», in relazione alle concrete vicende dalle quali è in grado di scaturire l’applicazione concordata della pena.
Cass. pen. n. 11195/1992
In tema di patteggiamento, qualora sia stata applicata su richiesta delle parti una pena illegale, questa non può essere rideterminata dalla Corte di cassazione ove contro la sentenza sia stato proposto ricorso da parte del P.M. Il procedimento speciale del «patteggiamento» è, infatti, basato sull’accordo delle parti medesime, ed in particolare sul consenso previsto in riferimento ad una specifica determinazione della pena e, pertanto, mutata questa, potrebbe mutare anche l’interesse e la volontà delle parti. [Fattispecie di pena inferiore al minimo edittale].
Cass. pen. n. 3472/1992
In tema di patteggiamento, allorché vi sia stato il dissenso del pubblico ministero ed il dissenso stesso risulti ingiustificato, la pena richiesta dall’imputato può essere egualmente applicata, ma soltanto in dibattimento ed all’esito di questo, e non nel corso delle indagini preliminari. Ciò si desume dal disposto degli artt. 447 e 448 c.p.p., secondo il quale la ratio che informa detta disciplina sta nella idoneità soltanto del giudizio conseguente all’esito del dibattimento a fornire al giudice gli elementi necessari per concludere sul difetto di giustificazione del dissenso del P.M. e, quindi, per applicare la pena richiesta. [Fattispecie in cui il Gip nonostante il dissenso del P.M. aveva accolto all’udienza preliminare la richiesta di applicazione della pena formulata dall’imputato all’udienza di convalida dell’arresto; la Cassazione ha annullato la relativa sentenza enunciando il principio di cui in massima].
Cass. pen. n. 878/1992
Il rifiuto del pubblico ministero di aderire ad una proposta di patteggiamento non è in alcun caso censurabile quando detta proposta non sia stata portata a conoscenza del giudice sì da mettere quest’ultimo in condizione di valutare, all’esito del giudizio svolto nelle forme ordinarie, la giustificatezza o meno del rifiuto stesso
Cass. pen. n. 9353/1992
Dal disposto dell’art. 448, c.p.p. [che prevede che il giudice in primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del P.M. e congrua la pena richiesta dall’imputato, pronuncia sentenza con la quale applica detta pena] scaturisce il principio secondo cui anche in sede di impugnazione deve essere comunque riconosciuto all’imputato che ne abbia fatto richiesta ex art. 444, comma primo, c.p.p., anche al di fuori del dissenso ingiustificato del P.M., il diritto alla riduzione di pena, quando il giudice riconosca che la richiesta era fondata sia in relazione alla qualifica del reato che alla pena da applicare. [Fattispecie in cui il giudice di primo grado non aveva accolto l’accordo delle parti ritenendo non corretta la qualificazione giuridica del fatto dalle stesse prospettata, mentre il giudice di appello aveva invece qualificato il reato e determinata la pena nello stesso modo previsto dall’accordo suddetto, riconoscendone implicitamente la validità e la congruità, ma non aveva provveduto ad applicare la riduzione di pena conseguente all’adozione del rito di cui all’art. 444 c.p.p.; la Cassazione ha censurato per tale ultimo aspetto la decisione del giudice di appello enunciando il principio di cui in massima].
Cass. pen. n. 8377/1992
In materia di patteggiamento, la Corte di cassazione, qualora adotti una decisione che comporti l’annullamento per illegalità della pena concordata dalle parti ed applicata dal giudice, deve annullare senza rinvio, perché l’art. 620, lettera l], nuovo c.p.p. prevede la rideterminazione della pena da parte della stessa corte soltanto come potere che non può essere esercitato quando la modificazione della pena, sia pure entro i limiti della misura legale, comporterebbe la modificazione dei termini dell’accordo delle parti, venendosi ad incidere sul consenso prestato. Gli atti, però, devono essere trasmessi al giudice per un nuovo giudizio, nel quale, entro il limite di apertura del dibattimento, ai sensi dell’art. 446, primo comma, nuovo c.p.p. le parti potranno fare richiesta di applicazione della pena in misura legale.
Cass. pen. n. 7523/1992
Nella procura speciale finalizzata al cosidetto patteggiamento deve necessariamente ritenersi ricompresa la volontà di accettazione della misura della pena. Questa, infatti, proprio perché applicabile all’esito di un accordo fra le parti, non può essere predeterminata dal rappresentato, ma — a seconda delle esigenze del caso concreto e delle richieste del pubblico ministero — va valutata ed indicata dal procuratore speciale nell’applicazione del mandato conferitogli. Un mandato che, finalizzato alla definizione del procedimento sulla base di un accordo, deve ricomprendere anche la volontà dell’interessato di accettare l’operato del suo procuratore, proprio e principalmente in relazione all’entità della pena
Cass. pen. n. 5154/1992
Il procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta è condizionato dalla esistenza di una richiesta con il consenso dell’altra parte formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e nulla impedisce che dopo il rigetto di una richiesta ne venga formulata un’altra: ciò può avvenire sia in una fase diversa, come quando il rigetto avviene nell’udienza preliminare e la nuova richiesta è formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia nella stessa fase. Non vi sono quindi ostacoli a che, dopo il rigetto da parte del giudice del dibattimento di una prima richiesta, la parte ne formuli un’altra, sempre che ciò avvenga prima che il presidente dichiari aperto il dibattimento. [Nella specie la Suprema Corte, nel disattendere la tesi del ricorrente circa l’irritualità del procedimento adottato, ha ritenuto irrilevante il fatto che la nuova richiesta fosse stata formulata nell’udienza successiva a quella in cui la prima richiesta era stata rigettata, poiché quando era stata formulata la nuova richiesta ancora non vi era stata la dichiarazione di apertura del dibattimento].
Cass. pen. n. 1801/1992
La richiesta di patteggiamento non è più revocabile quando su di essa sia stato espresso il consenso dell’altra parte. Infatti nessun recesso è più possibile quando le manifestazioni di volontà delle parti hanno determinato nel procedimento effetti irreversibili e tali effetti si verificano nel caso regolato dall’art. 447 c.p.p. prima della pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta, perché con il consenso del pubblico ministero il procedimento si avvia ad un epilogo anticipato, che, con l’assunzione della qualità di imputato [art. 60 c.p.p.] e l’esercizio dell’azione penale [art. 405, comma primo, c.p.p.], non consente un ritorno alla fase delle indagini preliminari. In tal senso si traggono consistenti argomenti anche dall’art. 447, ultimo comma, c.p.p., il quale prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest’ultima non è revocabile: sarebbe illogico ritenere che, raggiunto l’accordo, sia possibile revocare la richiesta.
Cass. pen. n. 3483/1991
L’incarico affidato da imputato detenuto al proprio difensore diretto alla «presentazione di istanza di patteggiamento della pena o del rito», effettuato non tramite personale presentazione nell’ufficio matricola del carcere, ma per mezzo di telefax, non è idoneo a costituire procura speciale al difensore valida a norma degli artt. 446, terzo comma, e 122, primo comma, c.p.p. per indeterminatezza dell’oggetto e carenza di forma [mancanza di autenticazione].
Cass. pen. n. 16510/1990
Correttamente è rigettata la richiesta di patteggiamento o del giudizio abbreviato nel caso in cui essa sia avanzata esclusivamente dal difensore e, quindi, in modo irrituale. [Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha precisato che a nulla rileva il dissenso immotivato del P.M., stante la necessità prioritaria di una regolare richiesta di detti riti alternativi da parte dell’imputato].
Cass. pen. n. 2618/1990
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il difensore non ha un autonomo potere di opporsi all’accordo intervenuto tra di esse o di modificarne i termini, in quanto il suo ruolo si esaurisce nell’affiancare la parte privata ed assisterla nel corso della trattativa, a conclusione della quale viene redatta la richiesta portata al giudice che può dichiararsi d’accordo, recependola nel dispositivo, ovvero rifiutarla disponendo per il rito ordinario, in forza dei poteri, riconosciutigli dalla legge, di accertamento delle condizioni di legittimità del fatto intervenuto nonché di verifica della congruità della pena, come riconosciutigli dalla sentenza 2 luglio 1990, n. 313 della Corte cost. che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «in parte qua» dell’art. 444 c.p.p. [Nella specie si è negato che potesse avere valore modificativo dell’accordo già intervenuto tra P.M. e imputato. La richiesta formulata dalla difesa prima della decisione di concessione dei doppi benefici di legge, sul rilievo che il diritto di libertà dell’imputato non potrebbe essere delegato ad alcuno se non mediante procura speciale].
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