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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1801 del 13 marzo 1992

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1801 del 13 marzo 1992

Testo massima n. 1

La richiesta di patteggiamento non è più revocabile quando su di essa sia stato espresso il consenso dell’altra parte. Infatti nessun recesso è più possibile quando le manifestazioni di volontà delle parti hanno determinato nel procedimento effetti irreversibili e tali effetti si verificano nel caso regolato dall’art. 447 c.p.p. prima della pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta, perché con il consenso del pubblico ministero il procedimento si avvia ad un epilogo anticipato, che, con l’assunzione della qualità di imputato [ art. 60 c.p.p. ] e l’esercizio dell’azione penale [ art. 405, comma primo, c.p.p. ], non consente un ritorno alla fase delle indagini preliminari. In tal senso si traggono consistenti argomenti anche dall’art. 447, ultimo comma, c.p.p., il quale prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest’ultima non è revocabile: sarebbe illogico ritenere che, raggiunto l’accordo, sia possibile revocare la richiesta.

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