14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5154 del 4 maggio 1992
Testo massima n. 1
Il procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta è condizionato dalla esistenza di una richiesta con il consenso dell’altra parte formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e nulla impedisce che dopo il rigetto di una richiesta ne venga formulata un’altra: ciò può avvenire sia in una fase diversa, come quando il rigetto avviene nell’udienza preliminare e la nuova richiesta è formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia nella stessa fase. Non vi sono quindi ostacoli a che, dopo il rigetto da parte del giudice del dibattimento di una prima richiesta, la parte ne formuli un’altra, sempre che ciò avvenga prima che il presidente dichiari aperto il dibattimento. [ Nella specie la Suprema Corte, nel disattendere la tesi del ricorrente circa l’irritualità del procedimento adottato, ha ritenuto irrilevante il fatto che la nuova richiesta fosse stata formulata nell’udienza successiva a quella in cui la prima richiesta era stata rigettata, poiché quando era stata formulata la nuova richiesta ancora non vi era stata la dichiarazione di apertura del dibattimento ].
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Testo massima n. 2
In tema di giudizio immediato, non è consentito al giudice del dibattimento alcun sindacato sulla valutazione del giudice per le indagini preliminari circa l’evidenza della prova, così come non è previsto l’annullamento del decreto di giudizio immediato per la mancanza di una prova evidente. [ Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l’imputato aveva sostenuto che era stato disposto il giudizio immediato senza che ve ne fossero le condizioni, in quanto mancava l’evidenza della prova perché occorre che sia evidente non solo il fatto e la sua commissione da parte della persona sottoposta alle indagini, ma anche l’assenza di cause di giustificazione, e questa assenza nel caso in esame non era evidente ].
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