14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4828 del 28 aprile 1994
Testo massima n. 1
In presenza dell’applicazione di una pena illegale su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la Cassazione deve pronunciare l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza e deve disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio, nel quale le parti dovranno rivalutare i termini dell’accordo e l’interesse ad un nuovo patteggiamento determinativo di una pena conforme alle prescrizioni di legge. [ Fattispecie in cui il giudice di merito, a seguito di richiesta di patteggiamento, aveva fatto luogo alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, nonostante ricorresse un’ipotesi in cui la sostituzione non era consentita a norma dell’art. 60 della L. n. 689 del 1981; la Cassazione in luogo di determinare essa la pena ha annullato senza rinvio la decisione impugnata disponendo la trasmissione degli atti al giudice di merito ed ha enunciato il principio di cui in massima ].
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Testo massima n. 2
La licenza di pubblica sicurezza, richiesta per gli esercizi indicati nell’art. 86 del D.P.R. 18 giugno 1931, n. 773, norma non abrogata dall’art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287, non s’identifica con la licenza di commercio, regolata dalla citata legge, ed è rivolta a prevenire l’alcolismo. Essa è necessaria, e l’inottemperanza è punita dall’art. 686 c.p., anche per i circoli privati di qualsiasi specie ove si somministrino bevande alcooliche a soci od a non soci.
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