Cass. pen. n. 8253 del 30 agosto 1993
Testo massima n. 1
La procura speciale prevista dall'art. 446, terzo comma, c.p.p. per l'applicazione della pena su richiesta (cosiddetto patteggiamento) non richiede alcuna formula sacramentale, ma la chiara e univoca volontà dell'imputato di conferire al difensore l'incarico di richiedere il patteggiamento. La nomina del difensore di fiducia e la contestuale richiesta dell'imputato di applicazione di una pena specificata, con autenticazione della sottoscrizione da parte dello stesso difensore, integrano la procura speciale richiesta dalla predetta disposizione.
Testo massima n. 2
La volontà dell'imputato di richiedere il patteggiamento deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale al quale non è consentito, in mancanza di un'espressa facoltà attribuitagli dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446, terzo comma, c.p.p., delegare altra persona. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento del giudice che applica la pena su richiesta di difensore delegato dal procuratore speciale sprovvisto di facoltà di subdelega.