Cass. pen. n. 1167 del 28 gennaio 1999
Testo massima n. 1
La richiesta di patteggiamento è ripetibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dato che da nessuna norma di legge può desumersi la non riproponibilità di detta richiesta, dovendosi, al contrario, ricavare la possibilità di riproporla dal disposto dell'art. 446, comma quarto, c.p.p. che consente la prestazione del consenso alla parte che in precedenza lo aveva negato. L'unico limite è dato dal fatto che la richiesta abbia un contenuto diverso dalla precedente, dato che il potere di proporre utilmente una determinata richiesta si esaurisce con la pronuncia su di essa.
Testo massima n. 2
Le dichiarazioni assunte dal P.M. nella fase delle indagini preliminari, utilizzate per le contestazioni e acquisite al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 503, comma quinto, c.p.p., assumono piena efficacia probatoria al fine dell'accertamento dei fatti.
Testo massima n. 3
Nell'ipotesi in cui il travisamento riguardi il fatto processuale, prevale il principio secondo il quale, nell'esame delle questioni relative a un vizio in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può, pertanto, procedere direttamente all'esame dei relativi atti processuali. (Nella specie era stato denunciato travisamento del fatto descritto nel verbale d'udienza redatto in forma riassuntiva: il contrasto con la registrazione fonografica è stato risolto a favore delle risultanze di quest'ultima).