Cass. pen. n. 3756 del 2 novembre 1993
Testo massima n. 1
In tema di patteggiamento, qualora l'accordo raggiunto tra le parti preveda l'indulto, il giudice non è vincolato dall'inscindibilità del petitum così come nel caso in cui esso preveda la sospensione condizionale della pena ex art. 444 comma terzo c.p.p., in quanto l'indulto, a differenza della sospensione condizionale, è materia sottratta alla disponibilità delle parti prevista dall'art. 444 precitato, con la conseguenza che la «clausola», avente ad oggetto l'applicazione di tale beneficio, se inserita nell'accordo, è da considerare tanquam non esset nel senso che vitiatur sed non vitiat.
Testo massima n. 2
Le pene condonate prima dell'effettuazione del cumulo vanno incluse nello stesso.
Testo massima n. 3
Quando per delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale contro la stessa persona siano state pronunciate più sentenze di condanna, la pena complessiva da espiare non può eccedere - ma non può, ovviamente, essere inferiore - anni ventidue e mesi sei e la pena così determinata deve essere considerata pena unica, con evidente esplicita deroga alla disciplina comune in materia di cumulo dettata dal codice penale; con la conseguenza che la decorrenza non può che essere fissata alla data dell'arresto, a nulla rilevando la data dell'ultimo reato commesso (ma sempre che questo sia stato posto in essere entro il 31 dicembre 1993).