Cass. pen. n. 412 del 20 aprile 1993
Testo massima n. 1
Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti non possono considerarsi sentenze dibattimentali, tranne il caso in cui il giudice provveda dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio d'impugnazione, ritenendo ingiustificato il dissenso del P.M. e congrua la pena richiesta dall'imputato. Con l'espressione «nel giudizio» di cui all'art. 448 primo comma c.p.p. si fa riferimento a sentenza emessa, non già nel dibattimento, ma nella fase degli atti preliminari al dibattimento, comunque non oltre la dichiarazione di apertura dello stesso, potendosi solo fino a tale momento formulare la richiesta di applicazione della pena.