14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4675 del 22 febbraio 1997
Testo massima n. 1
La richiesta di patteggiamento può essere accolta dal giudice ancorché la procura speciale rilasciata al difensore non contenga la specifica indicazione della pena di cui concordare l’applicazione. [ Nell’affermare detto principio la Corte ha osservato che alla procura speciale viene attribuita, sostanzialmente, anche la discrezionalità che è necessaria, in relazione alla fattispecie concreta ed alle contingenti richieste della parte pubblica, per contemperare l’interesse del rappresentato con le prospettazioni, quoad poenam, della controparte e per stipulare l’accordo nella misura che risulti essere l’unica possibile in bonam partem. Il presupposto pattizio dell’istituto postula infatti una preliminare incertezza sia sull’an e che sul quantum, con la conseguenza che la predeterminazione nella procura, da parte dell’interessato, della pena da concordare è di norma inconciliabile con la finalità e la struttura della transazione che riduce ad unità giuridica ed irretrattabile negozio processuale i rapporti ed i contrasti, anche dialettici, delle parti e, in definitiva, la preparatoria trattativa che si instaura tra il procuratore speciale ed il pubblico ministero.
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