Cass. pen. n. 25879 del 16 giugno 2003
Testo massima n. 1
In materia di reati edilizi, qualora venga proposto ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento disponente la sanzione della confisca amministrativa di manufatto abusivo, la Corte Suprema di Cassazione può, senza violare il divieto di reformatio in peius e il principio devoluti, annullare senza rinvio la sentenza limitatamente alla disposizione della confisca e disporre l'applicazione della sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione, la cui irrogazione costituisce atto dovuto e non discrezionale.